È finita davanti al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) del Lazio la vicenda che riguarda un noto e storico chiosco bar stagionale sul Lungomare delle Regioni di Ardea, all’interno del Consorzio Marina di Tor San Lorenzo.
Ma per ora i giudici non ha bloccato il provvedimento del Comune di Ardea: l’istanza cautelare, cioè la richiesta di intervento immediato, è stata respinta perché, al momento della decisione, gli eventi erano già tutti terminati.
Il caso, però, apre anche la discussione sullo scontro di due diverse visioni sul futuro turistico di Ardea.
Comune di Ardea, prima autorizza, poi ci ripensa
La vicenda nasce il 5 giugno 2026, quando l’amministrazione comunale di Ardea aveva rilasciato l’autorizzazione n. 17 per occupare 88 metri quadrati di suolo pubblico in occasione di cinque serate musicali.
L’intenzione dello storico chiosco di Ardea era certamente quella di animare un po’ le serate estive di turisti e residenti.
Gli appuntamenti erano stati fissati per i giorni:
- 7 giugno
- 21 giugno
- 22 luglio
- 14 agosto
- 19 agosto.
Per l’occupazione era previsto un canone di 132 euro, regolarmente versato.
A cambiare il quadro è stato il provvedimento del 7 agosto scorso. Il Comune di Ardea ha revocato l’autorizzazione dopo le verifiche effettuate dalla Polizia Locale,
L’Ordinanza comunale riporta che:
“a seguito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, il Corpo di Polizia Locale ha evidenziato che l’area in questione, pur classificata nel patrimonio comunale, risulta inserita in un contesto viario la cui circolazione e fruizione sono riservate agli appartenenti al Consorzio locale”
pertanto è stata ordinata
“l’immediata cessazione dell’occupazione autorizzata e il ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione di eventuali strutture, attrezzature, arredi o manufatti presenti sull’area interessata”.
Secondo l’amministrazione, dunque, si sarebbe trattato di un utilizzo dell’area non riconducibile a un uso pubblico generalizzato.
Da qui la decisione di revocare l’autorizzazione e ordinare l’immediata cessazione dell’occupazione, con il ripristino dello stato dei luoghi
La titolare del chiosco non ci sta
La titolare del chiosco ha impugnato il provvedimento davanti al TAR del Lazio, chiedendone la sospensione e l’annullamento.
Nel ricorso è stata anche chiesta un’eventuale condanna del Comune di Ardea al risarcimento dei danni.
In via subordinata, è stata domandata la restituzione del canone relativo alle giornate non fruite e, in caso di rigetto della richiesta principale, anche un indennizzo.
I giudici respingono la richiesta dell’urgenza
Il Tribunale amministrativo, però, nella Camera di consiglio del 3 settembre, ha respinto la richiesta cautelare.
Questo non vuol dire che ha dato ragione al Comune di Ardea, ma soltanto che non c’è alcuna urgenza di intervenire.
La decisione non entra infatti in questa fase nel merito della legittimità della revoca, ma si concentra sulla necessità di verificare se esistano le condizioni per sospendere immediatamente il provvedimento.
E proprio qui, secondo il TAR, manca un elemento fondamentale: il rischio di un danno attuale e concreto derivante dall’esecuzione dell’atto. Scrivono i giudici:
“gli effetti del provvedimento autorizzatorio si sono già esauriti, essendosi regolarmente svolte le cinque serate musicali nelle date del 7 e il 21 giugno, del 22 luglio, e del 14 e 19 agosto 2026. Conseguentemente sono venute meno le ragioni di pregiudizio dalla parte allegate a sostegno della istanza in esame”.
Le cinque serate musicali, quindi, si erano già regolarmente svolte tutte, compresa l’ultima del 19 agosto.
Per i giudici, quindi, gli effetti dell’autorizzazione erano ormai esauriti e, di conseguenza, erano venute meno anche le ragioni dalla ricorrente per ottenere la sospensione del provvedimento.
Una vicenda che non è ancora chiusa
Il TAR ha così respinto l’istanza cautelare, compensando tra le parti le spese di questa fase del procedimento.
La questione, tuttavia, non si esaurisce necessariamente con questa decisione.
Il Tribunale ha infatti valutato la richiesta sotto il profilo cautelare, mentre il ricorso principale punta a mettere in discussione la revoca dell’autorizzazione adottata dal Comune di Ardea e a vedersi riconoscere i danni subiti da tale decisione.
I giudici dovranno considerare solo la questione legale della vicenda. A noi spetta invece la valutazione ‘politica’.
Ardea, deve decidere la sua visione turistica
Ardea ha bisogno di attività imprenditoriali turistiche che alimentino l’offerta verso i turisti e residenti stagionali, per alzare l’attrattiva di un territorio considerato carente da questo punto di vista.
Ben vengano quindi le iniziative private come quella del chiosco sul lungomare, una realtà ristorativa e ricreativa da molti anni presente ad Ardea.
Dall’altra parte c’è però il diritto dei residenti del Consorzio Marina di Tor San Lorenzo a vedersi riconosciuti quei diritti acquisiti e magari la volontà da parte di coloro che risiedono vicino al chiosco a non veder “disturbate” le loro serate estive.
La Rettifica del chiosco
“Oggetto: richiesta di rettifica ex art. 8 L. 8 febbraio 1948 n. 47 come sostituito dall’art. 42 L. 416/81 in relazione all’articolo avente titolo “Ardea, in Tribunale il caso dello storico chiosco e del Comune. Quale futuro turistico per Ardea?”, comparso sulla pagina “Facebook” de “il Caffè.TV” in data 6 settembre 2026, a firma del Sig. Bruno Fabbri
In nome e per conto della Sig.ra Eleonora Giorgi, che ha conferito allo scrivente apposito mandato, nella sua qualità di conduttrice del contratto d’affitto d’azienda relativo in ragione del quale esercita, in forma di ditta individuale, l’attività commerciale del chiosco bar stagionale in Ardea, Lungomare delle Regioni snc, denominato “Bar Paolo”, significo quanto segue.
Il contenuto dell’articolo emarginato in oggetto è parziale ed errato.
All’esito dell’impugnazione del provvedimento di revoca del 7 agosto 2026 dell’autorizzazione n. 17 del 2026 rilasciata dal Comune di Ardea alla mia assistita in data 5 giugno 2026 per occupare 88 metri quadrati di suolo pubblico posto in Lungomare delle Ragioni in Ardea è stato incardinato dalla Sig.ra Giorgi, avanti al Tribunale Amministrativo (TAR) del Lazio, sede di Roma, ricorso avente ad oggetto, tra l’altro, la richiesta di annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di revoca al quale sopra si è fatto cenno.
Nel ricorso iscritto avanti al TAR è stata formulata istanza urgente di misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a. affinché il Presidente del Tribunale Amministrativo, inaudita altera parte, sospendesse l’esecuzione di tutti gli atti amministrativi, e tra questi – principalmente – del provvedimento di revoca del 7 agosto 2026 emesso dal Comune di Ardea.
Diversamente da quanto riportato erroneamente nell’articolo in oggetto, il provvedimento cautelare richiesto in via d’urgenza dalla Sig.ra Giorgi a tutela dei propri interessi è stato emesso in data 11 agosto 2026 (provvedimento cautelare inaudita altera parte n. 40505 del 2026 del giorno 11 agosto 2026), in danno del Comune di Ardea, a firma del Presidente del TAR del Lazio, sede di Roma, Dott. Roberto Polito.
Riporto di seguito l’estratto del testo del provvedimento cautelare d’urgenza di cui sopra che ha integralmente accolto l’istanza cautelare formulata dalla mia cliente: “…(omissis)…Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;
Preso atto che, con la gravata determinazione comunale, vengono ordinati alla ricorrente “l’immediata cessazione dell’occupazione autorizzata e il ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione di eventuali strutture, attrezzature, arredi o manufatti presenti sull’area interessata, entro il termine che sarà indicato dagli uffici competenti”;
Ulteriormente preso atto delle ragioni di pregiudizio dalla parte allegate a sostegno della formulata istanza cautelare inaudita altera parte; le quali, ancorché di natura economica, nondimeno si rivelano suscettibili di integrare, a carico della Ditta ricorrente, un ingente danno, segnatamente con riferimento al carattere stagionale dell’attività dalla medesima condotta;
Per l’effetto, ritenuto che l’istanza all’esame meriti accoglimento, con riveniente sospensione dell’esecuzione degli atti gravati fino alla Camera di Consiglio, fissata come da dispositivo, per la trattazione in sede collegiale della domanda cautelare;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza ex art. 56 c.p.a. e, per l’effetto, sospende l’esecuzione degli atti con il presente ricorso avversati…(omissis)…Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione…(omissis)…”.
Il provvedimento cautelare provvisorio di cui sopra, dopo essere stato regolarmente notificato, oltre che ai competenti organi di Polizia Giudiziaria, al Comune di Ardea, affinché osservasse rigorosamente l’ordine del Presidente del TAR del Lazio, sede di Roma, astenendosi dal compiere atti contrari agli interessi della Sig.ra Giorg, è stato eseguito dal Comune tanto che le serate programmate presso il chiosco “Bar Paolo” delle giornate del 14 e 19 agosto u.s. sono state celebrate.
All’udienza celebrata in data 3 settembre 2026 il TAR del Lazio, sede di Roma, non era chiamato a concedere la misura cautelare d’urgenza richiesta dalla Sig.ra Giorgi atteso che, come sopra spiegato, era già stata integralmente concessa in via provvisoria – direttamente dal Presidente del TAR – ai sensi dell’art. 56 c.p.a. in danno del Comune di Ardea, ma era investito della mera decisione sulla definitività del provvedimento cautelare già concesso. In sostanza, quindi, doveva pronunciare sulla conferma del provvedimento cautelare già concesso.
Il Tar non ha confermato in via definitiva il provvedimento cautelare poiché, come si legge nella decisione assunta in data 4 settembre 2026 “…(omissis)…gli effetti del provvedimento autorizzatorio si sono già esauriti, essendosi regolarmente svolte le cinque serate musicali nelle date del 7 e il 21 giugno, del 22 luglio, e del 14 e 19 agosto 2026. Conseguentemente sono venute meno le ragioni di pregiudizio dalla parte allegate a sostegno della istanza in esame…(omissis)…”.
Il TAR, avanti al quale prosegue il procedimento per la decisione nel merito della controversia, ha perciò ampiamente tutelato gli interessi della Sig.ra Giorgi in danno del Comune di Ardea”.
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