È quanto emerge da una delle ultime sentenze della Corte di giustizia tributaria, chiamata a esaminare un ricorso contro un’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativa a tributi (anche) del Comune di Nettuno.
La vicenda riguarda una società, alla quale il 13 ottobre 2025 era stata notificata un’intimazione di pagamento per complessivi 318.899,75 euro. La somma era collegata a diverse cartelle di pagamento relative, tra l’altro, a diritti annuali della Camera di Commercio di Roma, ICI e IMU dovute al Comune di Nettuno e imposta di registro.
Il ricorso contro la cartella esattoriale
La società ha deciso di fare ricorso rivolgendosi alla giustizia tributaria per contestare la richiesta di pagamento. Tra le questioni sollevate c’erano la presunta mancata o irregolare notifica di alcune cartelle, la prescrizione di alcuni crediti e la decadenza dell’amministrazione dal potere di riscuotere determinate somme. Contestata anche l’iscrizione ipotecaria collegata alla vicenda.
Dall’altra parte, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Comune di Nettuno hanno chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza degli atti e delle procedure seguite. L’Agenzia ha inoltre sollevato una questione sulla competenza del giudice tributario per una parte delle somme richieste.
Ed è proprio sul modo in cui le amministrazioni si sono costituite nel procedimento che la Corte ha individuato uno dei punti decisivi della controversia.
Comune di Nettuno e Agenzia delle Entrate in ritardo
Secondo i giudici, infatti, Agenzia delle Entrate-Riscossione e Comune di Nettuno hanno depositato le loro controdeduzioni e la documentazione oltre i termini previsti. La scadenza per i documenti era fissata al 23 gennaio 2026, mentre quella per le memorie al 2 febbraio. Gli atti, invece, risultavano depositati il 6 febbraio.
Un ritardo che, secondo la Corte, non poteva essere sanato. I termini previsti dalla normativa sono infatti considerati perentori: superata la scadenza, gli atti depositati tardivamente non possono essere utilizzati nel processo.
La conseguenza è stata pesante per le pretese creditorie rimaste in giudizio. La Corte ha rilevato che, esclusa la documentazione depositata tardivamente, le richieste di pagamento erano rimaste prive della necessaria prova. Da qui l’accoglimento del ricorso della società.
Ma non è finita
C’è però un altro aspetto della sentenza. Due delle cartelle contestate riguardavano sanzioni amministrative comunali e non veri e propri tributi. Per queste somme, la Corte tributaria ha dichiarato di non avere competenza, indicando nel giudice ordinario quello competente a decidere.
I giudici hanno inoltre preso in considerazione le contestazioni relative alle notifiche delle cartelle e alla possibile prescrizione o decadenza di alcuni crediti, in particolare quelli più risalenti nel tempo, come ICI/IMU 2010-2012 e alcuni diritti camerali. La sentenza sottolinea che, quando una notifica non è valida, anche gli atti successivi di riscossione possono essere messi in discussione.
Il verdetto finale è quindi netto: per le questioni rientranti nella giurisdizione tributaria, il ricorso viene accolto. Per le due cartelle relative alle sanzioni amministrative, invece, la Corte dichiara la propria incompetenza e rimanda la questione al giudice ordinario.
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