È questo, in sostanza, il principio ribadito dalla giustizia tributaria relativa a una controversia tra un contribuente e il Comune di Aprilia.
La vicenda riguarda un immobile composto da un magazzino e da un piccolo orto, per il quale il Comune di Aprilia aveva richiesto il pagamento della TARI.
La pretesa, contenuta nell’avviso di accertamento n. 3036 TARI 2022, riguardava complessivamente 2.172 euro per le annualità 2022, 2023 e 2024.
Le contestazioni
Il proprietario ha però contestato la richiesta sostenendo che quell’immobile non veniva utilizzato da anni e, soprattutto, non poteva essere utilizzato.
Non si trattava, dunque, semplicemente di un locale momentaneamente vuoto: il bene era in condizioni di abbandono, senza arredi, senza beni al suo interno e senza servizi.
Un elemento particolarmente significativo era la cessazione dell’unica fornitura elettrica, avvenuta addirittura l’11 aprile 2019. A dimostrare le condizioni del magazzino sono state prodotte anche fotografie dello stato dei luoghi.
Il Comune di Aprilia aveva difeso la propria richiesta sostenendo che il magazzino fosse comunque un locale astrattamente suscettibile di produrre rifiuti, anche senza un’utenza elettrica attiva.
L’ente aveva inoltre contestato al contribuente di non aver presentato, per ciascuna annualità, la richiesta di esenzione prevista dal regolamento comunale.
La Corte di giustizia tributaria non ha però condiviso questa impostazione e ha accolto il ricorso del cittadino.
Non basta che il locale esista: deve poter essere utilizzato
Il punto centrale della decisione è semplice: la TARI nasce in presenza della detenzione o occupazione di locali che siano suscettibili di produrre rifiuti. La legge guarda quindi alla concreta potenzialità del bene, non alla sua semplice esistenza.
Questo significa che un immobile normalmente utilizzabile può essere soggetto alla TARI anche se, in un determinato periodo, nessuno lo utilizza effettivamente. Se, invece, il locale è oggettivamente e stabilmente inutilizzabile, viene meno alla radice la possibilità che possa produrre rifiuti.
Ed è proprio questa la differenza decisiva.
Si pensi, per esempio, a un appartamento completamente arredato, con acqua ed energia elettrica attive, che il proprietario decide di lasciare vuoto per due anni. In questo caso il fatto che nessuno ci abiti non significa automaticamente che l’immobile sia estraneo alla TARI: il locale rimane concretamente utilizzabile e, proprio per questo, potenzialmente idoneo a produrre rifiuti.
La situazione cambia se lo stesso appartamento è invece privo di arredi, presenta condizioni tali da impedirne l’utilizzo e non dispone più delle utenze necessarie. In una situazione del genere, se l’inutilizzabilità è effettiva, permanente e adeguatamente dimostrata, il presupposto della TARI può venire meno.
Lo stesso ragionamento può riguardare un vecchio deposito.
Un magazzino vuoto ma perfettamente agibile, nel quale il proprietario potrebbe conservare merci, attrezzi o altri materiali, resta potenzialmente utilizzabile. Un magazzino completamente dismesso, privo di beni e servizi e in condizioni tali da non poter essere concretamente impiegato neppure come deposito, è invece una situazione molto diversa.
Le prove decisive nel caso di Aprilia
Nella controversia esaminata dalla giustizia tributaria non è stata sufficiente la semplice affermazione del proprietario di non utilizzare il magazzino. Il contribuente ha portato elementi concreti a sostegno della propria posizione.
La Corte ha valorizzato in particolare tre aspetti:
- la cessazione dell’unica utenza elettrica già dal 2019,
- l’assenza di arredi e beni,
- la documentazione fotografica che mostrava lo stato di totale dismissione del locale.
Secondo i giudici, questi elementi erano convergenti e dimostravano una condizione di inutilizzabilità «oggettiva, stabile e direttamente percepibile». Non era quindi necessario ricorrere ad accertamenti tecnici particolarmente complessi.
È un passaggio importante perché chiarisce che non basta dire “non lo uso”.
Occorre, quando viene contestata la TARI, poter dimostrare che quel locale non è semplicemente inutilizzato per scelta del proprietario, ma che si trova in una condizione che ne impedisce concretamente l’utilizzo.
La mancanza dell’utenza elettrica non basta da sola
Attenzione, però, a non trasformare la sentenza in una regola secondo cui chi chiude la luce non deve più pagare la TARI.
La cessazione dell’energia elettrica è stata uno degli elementi considerati dai giudici, ma non l’unico. La decisione si fonda sull’insieme delle circostanze: il locale era privo di arredi e beni, risultava completamente dismesso e non era concretamente utilizzabile.
Questo significa che un’abitazione o un negozio con la corrente staccata, ma ancora perfettamente agibile e utilizzabile, non diventa automaticamente esente dalla TARI.
Immaginiamo un negozio chiuso perché il titolare ha cessato temporaneamente l’attività. Se il locale è vuoto ma dispone ancora delle caratteristiche necessarie per essere riaperto e utilizzato, la semplice chiusura dell’attività non dimostra necessariamente l’oggettiva inutilizzabilità del bene.
Nemmeno una regola comunale può creare un tributo che non è dovuto
Un altro aspetto interessante della sentenza riguarda la mancata presentazione della domanda annuale di esenzione prevista dal regolamento comunale.
Il Comune di Aprilia aveva utilizzato anche questo argomento per chiedere il pagamento della TARI. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che un adempimento dichiarativo non possa sostituire il presupposto materiale del tributo.
In altre parole, se un immobile è realmente e oggettivamente incapace di produrre rifiuti perché stabilmente inutilizzabile, la mancata presentazione di una dichiarazione non può trasformarlo, per questo solo motivo, in un bene tassabile.
La distinzione è sottile ma fondamentale: una cosa è la procedura richiesta al contribuente per comunicare una determinata situazione al Comune, un’altra è l’esistenza stessa del presupposto che consente all’ente di applicare il tributo.
La sentenza annulla la richiesta del Comune di Aprilia
Alla luce di queste considerazioni, la giustizia tributaria ha accolto il ricorso e annullato l’atto impugnato.
Le spese di giudizio sono state invece compensate, tenuto conto delle peculiarità della vicenda e delle difese svolte dal Comune.
La sentenza n. 738/2026 offre quindi un’indicazione concreta a chi si trova davanti a una richiesta TARI relativa a un immobile completamente inutilizzabile: non è sufficiente guardare alla categoria catastale o alla destinazione originaria del locale. Bisogna verificare le sue condizioni effettive.
Ed è proprio qui che si gioca la questione TARI: non è il semplice fatto che quattro mura esistano a determinare automaticamente il tributo, ma la concreta possibilità che quel locale venga utilizzato e sia quindi idoneo a produrre rifiuti.
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