Una decisione che riapre temporaneamente la questione e che, almeno per il momento, sospende gli effetti del provvedimento comunale.
Il Comune di Anzio, però, chiarisce che la decisione del TAR non equivale né a un annullamento del proprio atto né al riconoscimento della sua illegittimità. La prossima tappa è fissata per il 13 ottobre.
L’interdittiva antimafia della Prefettura
Per capire la vicenda bisogna tornare allo scorso giugno.
Il 19 giugno 2026 la Prefettura di Roma ha adottato un’interdittiva antimafia nei confronti della società con sede legale a Lugano, in Svizzera.
L’interdittiva antimafia è un provvedimento attraverso il quale la Prefettura impedisce a un’impresa di avere determinati rapporti con la pubblica amministrazione quando, sulla base degli accertamenti svolti, emergono elementi tali da far ritenere possibile un’infiltrazione o un condizionamento della criminalità organizzata.
Nel caso specifico, il provvedimento prefettizio ha portato il Comune di Anzio ad adottare a sua volta un atto nei confronti della società.
Il 23 giugno l’amministrazione comunale ha quindi disposto il divieto immediato di prosecuzione delle attività riconducibili alla società indicate nelle pratiche amministrative interessate.
Le tre attività interessate dal provvedimento
Lo stop riguardava tre attività presenti sul territorio di Anzio. Due erano impianti di distribuzione stradale di carburanti: uno in via Ardeatina e l’altro in via della Cannuccia.
La terza riguardava invece un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anch’essa situata in via della Cannuccia.
Nel provvedimento di giugno il Comune di Anzio aveva inoltre ordinato alla società di rimuovere eventuali effetti dannosi derivanti dalla prosecuzione delle attività.
La decisione dell’amministrazione era dunque una conseguenza dell’interdittiva antimafia comunicata dalla Prefettura. Ma la società non ha accettato il provvedimento e ha deciso di rivolgersi alla giustizia amministrativa.
Il ricorso della società e la decisione del TAR
La società svizzera ha presentato ricorso al TAR del Lazio, chiedendo anche una misura cautelare urgente.
Il Tribunale amministrativo, con un decreto monocratico pubblicato il 10 settembre, ha accolto la richiesta cautelare e ha disposto la sospensione degli effetti degli atti impugnati.
È importante chiarire il significato della decisione.
Il TAR, in questa fase, non ha definito definitivamente la controversia e non ha annullato il provvedimento del Comune di Anzio. Ha invece adottato una misura temporanea che sospende tutte le decisioni, in attesa della successiva trattazione della questione.
Proprio per questo il Comune di Anzio ha ora approvato un nuovo atto con cui prende atto della decisione del TAR e sospende l’efficacia della propria determinazione del 23 giugno, limitatamente agli effetti interessati dal provvedimento giudiziario.
Il Comune di Anzio: “Nessun riconoscimento dell’illegittimità”
L’amministrazione comunale tiene però a precisare che l’esecuzione dell’ordinanza del TAR non rappresenta un passo indietro rispetto alla decisione assunta a giugno.
Nel nuovo atto viene infatti specificato che la sospensione
“non costituisce acquiescenza alle domande formulate dalla parte ricorrente, né riconoscimento dell’illegittimità della determinazione AF2 n. 12_2026”.
Tradotto in termini più semplici: il Comune deve rispettare la decisione del giudice e quindi sospendere il proprio provvedimento, ma non sta dicendo di aver sbagliato.
L’atto originario non viene cancellato e non viene nemmeno ritirato. I suoi effetti vengono soltanto sospesi fino a quando i giudici del TAR non si pronunceranno nuovamente.
Il decreto del Tribunale ha fissato al 13 ottobre 2026 la trattazione cautelare. Sarà quello il prossimo appuntamento giudiziario destinato a fare maggiore chiarezza sulla vicenda.
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