Una professionalità mostrata sul campo che rischiava di essere cancellata dalla burocrazia.
Ora il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha detto il contrario: la sua domanda di riconoscimento professionale va riesaminata, perché il Ministero non ha valutato bene né i titoli né il lavoro svolto in Italia.
L’attestato rumeno e il riconoscimento
La protagonista è una docente pontina che nel 1984 ha conseguito il diploma magistrale al “Manzoni” di Latina, titolo abilitante per infanzia e primaria.
Dopo anni di servizio, ha scelto di completare la formazione in Romania, ottenendo l’Adeverința (il certificato) del Ministero dell’Educazione e la specializzazione sul sostegno presso l’Università di Bucarest.
Documenti che certificano competenze psicopedagogiche, tirocinio e preparazione specifica per l’insegnamento speciale.
Quando ha chiesto al Ministero dell’Istruzione italiano il riconoscimento della qualifica, però, è arrivato un doppio no: prima nel 2019, poi nel 2021, nonostante una precedente sentenza favorevole del TAR del Lazio e un giudizio di ottemperanza che imponeva all’amministrazione di riesaminare la pratica.
Il Ministero ha sostenuto che mancasse un’attestazione rumena “unica e ufficiale”, dichiarando:
“il Ministero dell’Educazione Nazionale della Romania chiarisce che il percorso professionalizzante in questione è “condizione necessaria, ma non sufficiente” per poter insegnare nel sistema educativo pre universitario rumeno”.
Inoltre è stato contestato anche il fatto che la competenza fosse del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), non dell’Istruzione.
L’insegnante chiede giustizia
L’insegnante si è di nuovo rivolta ai giudici amministrativi chiedendo:
“l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’istruzione del 10 novembre 2021, con cui è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania, avente valore equipollente all’abilitazione all’insegnamento ai sensi delle Direttive europee”.
Il TAR ha ribaltato tutto.
I giudici hanno richiamato le decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che riconoscono pieno valore all’Adeverința e impongono al Ministero dell’Istruzione di valutare l’intero percorso formativo, insieme all’esperienza professionale maturata in Italia.
Scrivono i giudici:
“La ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato violi il precedente giudicato tra le parti, in quanto, contrariamente a quanto imposto dalla sentenza Tar per il Lazio n. 2289/2020, avrebbe omesso completamente la concreta valutazione della formazione e della specifica esperienza professionale maturata dall’interessata”.
E qui la docente ha molto da mostrare.
Si è diplomata alla Maturità magistrale nell’anno accademico 1983/84 al Manzoni di Latina; ha ottenuto l’attestazione di certificazione delle competenze e la specializzazione sul sostegno in Romania.
Dal 2016 al 2020 ha lavorato stabilmente all’IC “Giovanni Pascoli” di Aprilia, seguendo alunni con bisogni educativi complessi.
Poi, nell’anno scolastico 2020/2021, è stata assegnata all’IC Nettuno 2, dove ha svolto l’anno di prova sulla classe di concorso ADEE, quella del sostegno alla primaria.
Un percorso che, secondo il TAR, non può essere ignorato.
Il Tribunale ‘rimprovera’ il Ministero
I giudici hanno dato ragione all’insegnante. Scrivono nella sentenza:
“L’Amministrazione non risulta aver valutato i titoli che la ricorrente afferma di aver conseguito.
L’amministrazione ha completamente omesso sia l’esame sostanziale del percorso formativo e dell’eventuale ulteriore esperienza professionale maturata, sia la comparazione tra le competenze professionali effettivamente possedute dall’istante e quelle richieste in Italia ai fini dell’accesso alla medesima professione.
La valutazione condotta dall’amministrazione è, peraltro, nel caso in esame particolarmente carente”.
Insomma una grossa tirata d’orecchie ai burocrati del Ministero dell’Istruzione.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che la competenza sul riconoscimento delle qualifiche professionali degli insegnanti spetta al Ministero dell’Istruzione, non al MUR.
Riesaminare l’istanza, e stavolta…
Il risultato quindi è netto: il provvedimento di rigetto del Ministero dell’Istruzione viene annullato.
La sentenza riporta:
“il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente obbligo dell’amministrazione di riesaminare l’istanza di riconoscimento presentata dalla ricorrente”.
Il Ministero dell’Istruzione dovrà quindi riesaminare la domanda dell’insegnante, valutarne bene i titoli e soprattutto considerare la sua grande esperienza maturata nelle scuole a Nettuno e ad Aprilia.
I giudici non lo hanno scritto apertamente, ma sembra evidente che non accetteranno un nuovo eventuale rifiuto a riconoscere all’insegnante la qualifica che ha meritato grazie a certificazioni italiane ed europee e soprattutto all’esperienza sul campo.
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