Al centro del contendere c’è una cifra considerevole. Si tratta di oltre 1,2 milioni di euro per il solo anno d’imposta 2020, che l’Ater si rifiuta di versare sostenendo di aver diritto all’esenzione totale dall’Imu.
Dopo aver vinto in primo grado, il Comune ora è costretto a difendersi in appello, visto che Ater ha presentato ricorso.
La vicenda trae origine dal maxi-accertamento con cui il Comune di Latina richiedeva all’Ater una somma superiore a 1,6 milioni di euro tra imposte non versate, sanzioni e interessi.
Dopo una prima revisione in autotutela sollecitata dalle contestazioni dell’ente per le case popolari, l’importo da saldare era stato ridimensionato e ricalcolato in circa 1,07 milioni di euro complessivi. Una somma imponente che ha spinto l’Ater a promuovere il ricorso prima al tribunale di primo grado e poi a proporre appello.
La controversia: l’esenzione dall’IMU per gli alloggi sociali
Il nodo fondamentale della controversia riguarda l’interpretazione delle norme fiscali applicabili alle abitazioni pubbliche. L’Ater ha sostenuto a più riprese che i propri immobili debbano rientrare a pieno titolo nella categoria degli “alloggi sociali”. In quanto tali avrebbero perciò diritto alla totale esenzione dal pagamento del tributo IMU.
Di contro, la tesi sostenuta con forza dal Comune di Latina impone una distinzione netta tra la disciplina generale e quella specifica riservata agli enti dell’edilizia residenziale.
I giudici: alloggi sociali e edilizia residenziale pubblica non sono automaticamente assimilabili
A mettere un punto fermo sull’intera questione ci ha pensato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza depositata il 18 marzo 2026. I giudici d’appello hanno confermato in toto la pronuncia favorevole al Comune di Latina emessa in primo grado, stabilendo che le regole di favore fiscale non possono essere estese a piacimento.
Nel testo della decisione viene infatti ricordato come
“in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati”.
Una precisazione determinante, che smonta il tentativo dell’Ater di assimilare le case popolari a tutte le altre forme di edilizia sociale destinate al beneficio dell’esenzione.
Proseguendo nella dettagliata ricostruzione della normativa, il collegio giudicante ha chiarito come le due norme in contrasto debbano essere coordinate favorendo la disposizione specifica dettata per gli istituti di edilizia residenziale. Nella sentenza si legge espressamente che
“l’esenzione per gli alloggi sociali è una previsione di carattere generale; laddove, la detrazione per gli alloggi dell’IACP è una previsione di carattere speciale che in base ai principi generali del diritto prevale sulla prima”.
In sostanza, per gli immobili di edilizia residenziale pubblica spetta soltanto la detrazione fissa prevista dalla legge – pari a 200 euro per unità abitativa – e non la cancellazione totale del tributo.
L’eventuale diritto all’esenzione va verificato alloggio per alloggio
Un altro passaggio cruciale del pronunciamento riguarda l’onere probatorio per far valere eventuali benefici. Chi richiede uno sconto o un’esenzione sulle tasse ha il dovere di documentarne i requisiti immobile per immobile.
Su questo punto i magistrati regionali sono stati categorici, ricordando che “quanto alla prova della natura degli alloggi questa trattandosi di una agevolazione fiscale deve essere provata, alloggio per alloggio da chi invoca tale agevolazione”.
Ora però c’è il secondo round. Il Comune di Latina si è costituito formalmente dando mandato ai propri legali di difendere gli interessi dell’ente nel ricorso in appello proposto dall’Arter.
Stesso ricorso ad Aprilia
Anche il Comune di Aprilia si è trovato in una situazione similare di scontro sull’Imu con l’Ater della provincia di Latina.
Il Comune di Aprilia aveva contestato il mancato versamento dell’Imu per diversi immobili dell’Ater presenti sul suo territorio comunale, chiedendo il pagamento complessivo di 885.862 euro per l’anno 2021.
Anche in quel caso l’Ater aveva impugnato l’atto, con le stesse argomentazioni con cui si è opposta al Comune di Latina. Sosteneva ovvero che gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica dovessero essere considerati come alloggi sociali e con conseguente esclusione dal pagamento dell’Imu.
Il Comune di Aprilia aveva respinto le motivazioni dell’Ater. Sosteneva infatti che non fosse sufficiente la sola appartenenza degli immobili al patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica. Per ottenere l’esenzione, secondo l’amministrazione, sarebbe stato necessario dimostrare caso per caso che ogni singolo appartamento possedesse i requisiti previsti dalla normativa sugli alloggi sociali.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha confermato la posizione del Comune di Aprilia.
I giudici hanno chiarito che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono essere automaticamente considerati esenti dall’Imu. La semplice circostanza che gli immobili siano gestiti dall’Ater non è sufficiente.
Nella sentenza viene spiegato che il beneficio fiscale riguarda solo gli immobili che, in concreto, presentano le caratteristiche di “alloggio sociale”. Serve quindi una verifica puntuale dei requisiti, riferita ai singoli appartamenti.
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