Le pronunce riguardano Ari.Va.Do. S.r.l., Cubalibre S.r.l., Maria Grazia Giampà e Sandra Foffi, titolari o gestori di insediamenti situati sul Lungomare Tognazzi, tra il chilometro 10,368 e il chilometro 11, in località Campo Ascolano.
Quattro ricorsi, nessuna vittoria
I quattro operatori avevano contestato l’Ordinanza notificata dal Comune il 7 febbraio 2025.
L’atto aveva annullato l’autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura n. 617/2011 e quella allo scarico n. 663/2011, vietando l’utilizzo della rete e ordinando la demolizione delle tubazioni e delle opere collegate.
Il TAR del Lazio non ha però accolto nessuna delle quattro impugnazioni: una è stata respinta direttamente, mentre le altre tre sono state dichiarate improcedibili e giudicate comunque infondate.
Non era un semplice allaccio
Il punto decisivo è la natura dell’impianto.
Per i giudici del Tribunale non si trattava del normale collegamento di un singolo stabilimento alla rete comunale, ma di una vera infrastruttura condivisa da quattro attività e sviluppata lungo diverse centinaia di metri.
Il sistema comprendeva tubazioni, pompe, punti di raccolta e parti visibili fuori terra. Proprio per le sue dimensioni e caratteristiche, prima di realizzarlo sarebbe stato necessario ottenere uno specifico permesso edilizio.
Mancava anche il via libera paesaggistico
L’area interessata è sottoposta a tutela paesaggistica.
E poiché l’impianto non risultava completamente interrato, non poteva essere considerato un intervento minimo esente da autorizzazione.
Secondo i giudici, serviva quindi anche il preventivo nulla osta paesaggistico.
Le autorizzazioni fognarie ottenute nel 2011 permettevano soltanto l’allaccio e lo scarico: non sostituivano i permessi edilizi, paesaggistici o quelli necessari per attraversare terreni appartenenti ad altri soggetti.
Nuove ordinanze e lavori affidati
Per Cubalibre, Giampà e Foffi è intervenuta anche una seconda Ordinanza di demolizione, emanata il 29 agosto 2025 dopo un nuovo sopralluogo.
I provvedimenti hanno indicato con maggiore precisione pozzi di raccolta, impianti elettrici e altre opere. I tre ricorrenti non hanno dimostrato di avere impugnato questi nuovi atti.
Il Comune di Pomezia ha inoltre disposto la demolizione in danno, affidando i lavori a una ditta esterna: potrà quindi procedere direttamente e chiedere successivamente il rimborso delle spese ai responsabili.
Il tempo non cancella le irregolarità
Gli operatori avevano evidenziato che l’impianto era utilizzato da molti anni e che le autorizzazioni erano state rilasciate nel 2011.
Ma per il TAR il trascorrere del tempo non rende regolare un’opera realizzata senza i titoli necessari.
Non basta neppure aver pagato il servizio fognario o aver utilizzato a lungo le tubazioni: secondo i giudici un’autorizzazione allo scarico non sana automaticamente le irregolarità urbanistiche e paesaggistiche.
Il nodo dei terreni resta aperto
La vicenda comprende anche una disputa sulla posizione delle tubazioni e sull’eventuale attraversamento di aree della società Pinascolana S.r.l.
I ricorrenti sostenevano che parte dell’impianto si trovasse sul demanio e contestavano i rilievi catastali comunali.
Il TAR del Lazio, tuttavia, non ha stabilito definitivamente chi abbia ragione sui confini: l’assenza dei permessi edilizi e paesaggistici era già sufficiente a mantenere in piedi gli ordini comunali.
Ora lo stop può diventare concreto
Le sentenze non dispongono automaticamente la chiusura dei quattro stabilimenti e non dichiarano decadute tutte le concessioni balneari.
Ma il divieto di utilizzare quella rete fognaria resta una conseguenza pesante.
Senza un sistema alternativo regolarmente autorizzato, infatti, diventa difficile garantire il normale funzionamento delle attività.
La battaglia giudiziaria potrà eventualmente proseguire, ma al momento il verdetto è chiaro: il Comune di Pomezia non deve ritirare la propria ordinanza e può andare avanti con rimozione e ripristino.
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