Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, sezione di Latina, ha respinto il ricorso presentato da quattro cittadini di Aprilia contro la delibera che ha ridisegnato la mappa delle strisce blu, aumentato le tariffe e ampliato le aree soggette a pagamento.
Una sentenza che chiude (per il momento) la porta alle contestazioni, lasciando però in evidenza il tentativo dei ricorrenti di difendere gli interessi della comunità.
Il TAR del Lazio ha ritenuto che il Comune di Aprilia abbia agito nel rispetto della normativa, giudicando infondate tutte le censure sollevate.
Si legge nella decisione.
«Il ricorso è infondato nel suo complesso»
Il ricorso presentava sei differenti motivazioni per l’annullamento del nuovo piano parcheggi a pagamento. Le contestazioni presentate dai ricorrenti sembravano molto approfondite e ben argomentate, ma i giudici le hanno smontate una ad una.
1) I parcheggi gratuiti
Scrivono i giudici del TAR:
“i ricorrenti censurano la deliberazione n. 46 impugnata, in quanto essa non darebbe conto della quota di stalli gratuiti lasciati a disposizione, della loro collocazione concreta e del criterio tecnico adottato per valutarne l’adeguatezza”.
Il tema del numero dei parcheggi gratuiti che dovevano riequilibrare la fioritura di quelli a pagamento, era certamente un tema centrale sulle discussioni del nuovo piano sosta di Aprilia.
Ma i giudici hanno fatto notare che nella delibera delle Commissarie veniva ordinata
“l’adozione degli atti necessari per l’istituzione della sosta libera nelle zone non interessate da sosta a
pagamento;
inoltre le Commissarie avevano
“revocato le precedenti ordinanze che regolamentavano la sosta con disco orario (In vari punti della città)”.
Pertanto su questo tema i giudici hanno sentenziato che
“l’amministrazione comunale ha agito conformemente (alla norma) ai sensi della quale in caso di stalli per la sosta a pagamento, deve essere riservata alla sosta libera un’area adeguata nelle immediate vicinanze”.
2) L’accusa di ‘superficialità’
Nel ricorso veniva inoltre contestato che
“non sarebbero stati effettuati un’analisi del fabbisogno reale di sosta per residenti e utenti, una valutazione del rapporto tra stalli blu e stalli bianchi, uno studio sull’impatto sulla viabilità e sull’accessibilità delle aree interessate, una considerazione delle esigenze delle categorie vulnerabili e delle misure compensative per residenti e pendolari”.
Insomma alle Commissarie si contestava una certa approssimazione e leggerezza del lavoro preparatorio al nuovo piano sosta a pagamento.
Ma anche qui i giudici hanno dato torto ai ricorrenti:
“Il Collegio non condivide neppure il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti sostengono che la delibera impugnata sarebbe stata adottata in assenza di adeguata istruttoria”.
E a sostegno di ciò citano la famosa delibera 46 dove si dichiara che è stata:
“un’attenta analisi della materia d’interesse, nonché del territorio di competenza e dei flussi quotidiani di autovetture”.
Sono stati inoltre considerati anche aspetti economici e di migliore gestione del traffico veicolare. L’intento è quello di
“sostenere il tessuto economico-sociale del centro urbano in considerazione che l’applicazione di una tariffa oraria e la conseguente disincentivazione della sosta di lunga durata sono dirette a garantire una maggiore rotazione nell’utilizzo degli stalli, con l’effetto di aumentare l’effettiva disponibilità di sosta a beneficio dell’utenza che necessita di accedere alle attività commerciali, artigianali e ai pubblici uffici”.
3) Parcheggi a pagamento solo per fare cassa
Come terzo motivo dei ricorrenti, si sottolineava come:
“la delibera impugnata avrebbe la reale finalità di incrementare le casse dell’amministrazione comunale non quella dichiarata di regolare la mobilità comunale”.
I giudici come risposta citano la stessa Commissione straordinaria che ha
Ritenuto necessario procedere a una complessiva riorganizzazione del servizio di sosta a pagamento, quale strumento essenziale per il governo della mobilità urbana, al fine di perseguire i seguenti obiettivi di pubblico interesse:
-
Regolamentazione e decongestionamento del traffico
-
Promozione della mobilità sostenibile
-
Miglioramento della qualità urbana
Ai giudici sono bastati questi 3 punti, descritti con una certa oratoria, per sentenziare:
“infondato si appalesa il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti ritengono che la delibera impugnata avrebbe lo scopo di incentivare le casse comunali”.
4) Il parere della Polizia locale non serve
La quarta contestazione ha una origine storica:
“il provvedimento di regolamentazione impugnato sarebbe illegittimo in quanto adottato in contraddizione con le valutazioni tecniche operate dalla Polizia locale negli anni precedenti, senza che sia intervenuto alcun elemento di novità rispetto al passato, tale da giustificare lo scostamento dell’amministrazione dai predetti pareri”.
Ma questo argomento è stato stoppato sul nascere dai giudici amministrativi:
“L’amministrazione non è tenuta a richiedere né a tenere conto di alcun parere della Polizia Locale nell’adozione degli atti di regolamentazione della sosta”.
5) Abbonamenti e agevolazioni tariffarie
Nel quinto motivo delle contestazioni i ricorrenti
“lamentano la totale assenza, nel procedimento che ha sfociato nell’adozione della delibera impugnata, di qualsiasi bilanciamento tra l’interesse dell’amministrazione al gettito e gli interessi dei cittadini alla mobilità e alla fruizione del territorio”
con un richiamo anche all’articolo 97 della Costituzione italiana.
Il Tribunale riporta che
“sono state previste delle agevolazioni tariffarie, anche attraverso la possibilità di acquistare abbonamenti per residenti e pendolari”.
Nessun riferimento però da parte dei giudici al fatto che gli aumenti siano arrivati ad incrementi fino al 700%.
6) La contestazione sui parchimetri
Infine si parla di parchimetri, i quali
“attualmente in dotazione al Comune di Aprilia non sarebbero conformi alle prescrizioni del Codice della Strada in materia di modalità di pagamento, non consentendo il pagamento in contanti, con carte di debito e di credito contactless e per frazioni di ora”.
Il TAR dichiara infondata questa parte del ricorso, richiamandosi ad una recente sentenza della Corte di Cassazione che afferma che
“la mancata attivazione del parchimetro con il POS da parte del Comune non rende illegittima la sanzione, soprattutto allorché l’ente creditore abbia previsto metodi di pagamento alternativi”.
6 a 0 a favore delle Commissarie, ma è una vittoria amara per Aprilia
Vittoria completa, quindi, delle Commissarie straordinarie contro le contestazioni a loro addebitate. Se fosse stata una partita di tennis, il risultato sarebbe inequivocabilmente stato un sonoro 6-0
Ma pur se la sentenza chiude la vicenda giudiziaria, non cancella certo il significato della protesta dei cittadini, che hanno tentato di opporsi a un provvedimento percepito come penalizzante per residenti, pendolari e attività commerciali.
Pur usciti sconfitti, hanno portato davanti ai giudici un tema che continua a dividere la città: l’equilibrio tra mobilità, vivibilità e costi della sosta.
La loro iniziativa ha messo in luce un disagio reale. E quello resta certamente sul tavolo dell’attuale amministrazione.
Invece che nelle aule del tribunale il confronto si sarebbe potuto tenere precedentemente all’adozione del nuovo piano sosta. E se è vero che la Commissione straordinaria ha in pratica “poteri dittatoriali”, cioè può procedere anche senza ascoltare nessuno, magari i cittadini avrebbero potuto dare qualche suggerimento.
Per le tre Commissarie una vittoria giudiziaria importante, ma anche una testimonianza della loro ancora effettiva distanza dalla popolazione di Aprilia.
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