Una storia di rapporti tesi, che era sfociata in un ricorso in Tribunale da parte dell’associazione dopo che era stata tolta l’assegnazione di due campi sportivi.
L’associazione ha però perso l’importante ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio contro l’ente comunale: per i giudici il Comune di Grottaferrata poteva dichiarare decaduta l’associazione dall’assegnazione dei due impianti sportivi.
Si tratta dei campi sportivi “Gianluca Paolucci” di via degli Ulivi e “Rogazionisti” di via Vecchia di Velletri.
Motivo: il mancato pagamento contestato nel 2023 non può essere valutato isolatamente, ma alla luce dell’intero andamento del rapporto ‘concessorio’ ossia di affitto.
Il Tribunale respinge il ricorso
La sentenza del 23 settembre arriva oltre tre anni dopo il provvedimento con cui il Comune di Grottaferrata aveva dichiarato decaduta la Vivace dall’assegnazione dei due impianti.
L’associazione aveva impugnato l’atto sostenendo, in sostanza, che la misura fosse sproporzionata rispetto alla morosità rimasta da pagare, pari a 3.676,29 euro.
I giudici amministrativi hanno però respinto il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. Resta quindi in piedi la scelta adottata dal Comune di Grottaferrata nel giugno 2023.
Dai 24mila euro ai 3.676 euro
La controversia nasce dopo le assegnazioni dei due campi disposte nel novembre 2022. In un primo momento il Comune di Grottaferrata aveva contestato alla Vivace 24.044,33 euro di canoni concessori relativi a novembre e dicembre 2022, oltre a 20.394,52 euro per somme Acea anticipate dall’Ente e riferite a un periodo precedente.
Dopo le osservazioni dell’associazione, il Comune di Grottaferrata aveva però riconosciuto alcuni scorpori e rideterminato il debito relativo all’utilizzo dei campi in 3.676,29 euro. Una somma molto più bassa, ma che secondo il TAR del Lazio non basta a rendere sproporzionata la decadenza.
Il pagamento arrivò dopo la decadenza
È soprattutto un dettaglio temporale a pesare nella sentenza.
Secondo quanto ricostruito dai giudici amministrativi, il pagamento dei 3.676,29 euro fu effettuato l’8 giugno 2023 alle 14.15. La comunicazione con cui il Comune di Grottaferrata dichiarava decaduta l’assegnazione era però arrivata quello stesso giorno alle 12.06.
Il pagamento, dunque, intervenne 129 minuti dopo la comunicazione del provvedimento e circa due mesi dopo la precedente diffida.
Per il Tribunale questo elemento dimostra che, anche davanti a una somma ormai ridotta, il versamento non era comunque avvenuto nei tempi richiesti.
Il nodo delle vecchie morosità
Il TAR del Lazio non si limita però ai 3.676 euro.
Il Comune di Grottaferrata aveva evidenziato in giudizio anche precedenti situazioni di morosità riferite alle stagioni sportive dal 2018 al 2021 e al 2021-2022. Ed è proprio qui che cambia il peso della vicenda.
Il Tribunale richiama il principio fissato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2391 del 12 aprile 2019: nella risoluzione di una concessione pubblica la gravità dell’inadempimento deve essere valutata nel suo complesso, considerando non soltanto la singola cifra contestata ma l’intera condotta tenuta durante il rapporto.
Cosa comporta adesso la sentenza
In pratica, la decisione del TAR del Lazio non restituisce alla Vivace le concessioni perse nel 2023 e conferma la legittimità del provvedimento comunale impugnato.
La sentenza, inoltre, non impone oggi alla società di versare nuovamente i 3.676,29 euro: dagli atti risulta infatti che quella somma era stata pagata, seppure dopo la comunicazione della decadenza. Sul piano giudiziario resta possibile l’appello al Consiglio di Stato, nei termini previsti dalla legge.
Nel frattempo, però, la vicenda degli impianti ha già seguito una strada autonoma: nel giugno 2026 il Comune di Grottaferrata ha avviato una nuova procedura di gara per la concessione del campo Rogazionisti, con una durata prevista di 15 anni.
La battaglia iniziata nel 2023, quindi, arriva oggi a un passaggio decisivo: il TAR del Lazio certifica che il Comune di Grottaferrata poteva togliere alla Vivace i due campi sportivi e che il pagamento tardivo non era stato sufficiente a cancellare gli effetti della decadenza.
A stabilirlo è stato il TAR del Lazio, Sezione Seconda Bis, con la sentenza n. 15063/2026 pubblicata il 23 settembre.
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