L’avvocato del licenziato ha spiegato davanti al giudice che il suo assistito è stato licenziato «sull’erroneo presupposto di mancato superamento del periodo di prova. Così non è stato poiché il periodo di prova è stato determinato dall’azienda oltre il normale lasso temporale disposto dal Contratto Collettivo di categoria. Così facendo l’azienda ha inserito una clausola nulla la quale in contrasto con norme imperative di legge si era già sostituita anzitempo e prima ancora del licenziamento con quella legale determinando a parere di codesta difesa l’indeterminatezza del rapporto di lavoro».
Il giudice, così, ha condannato il datore di lavoro al reintegro del lavoratore, con il risarcimento degli stipendi maturati dal licenziamento alla riammissione in servizio.