E il giudice amministrativo ha condiviso la posizione della compagnia di telefonia in quanto “è illegittimo il regolamento comunale per il corretto insediamento degli impianti di radiotelecomunicazioni nella parte in cui limita in modo generalizzato l’istallazione di impianti di telefonia pubblica” limitando un servizio pubblico.
La Wind avrebbe potuto riprendere l’allestimento dell’antenna, il provvedimento comunale doveva essere annullato e l’ente doveva anche corrispondere le spese di giudizio.
Tuttavia, nel frattempo, la Wind aveva rinunciato all’installazione dell’antenna in quel punto, sul tetto di un palazzo a pochi metri dalla scuola, accogliendo la proposta del Comune di Cori che gli ha invece prospettato un terreno comunale in montagna lontano dalle abitazioni e dai luoghi di aggregazione. Un pronunciamento, quello del Tar, che insomma è arrivato tardi: i cittadini possono comunque tirare un sospiro di sollievo. Il Comune, comunque, dovrà pagare le spese di giudizio.