Annullata dal Tar del Lazio l’esclusione della brianzola Starch srl dalla gara per la fornitura di software e servizi atti alla gestione informatizzata delle pratiche edilizie di competenza dello Sportello unico per l’edilizia del Comune di Albano e l’aggiudicazione della stessa disposta a favore della Nuova Informatica srl Unipersonale di Anagni. Un’aggiudicazione bocciata, accogliendo il ricorso della Starch, perché considerata dai giudici amministrativi doppiamente illegittima. La società brianzola aveva ottenuto il maggior punteggio, ma era poi stata esclusa dalla gara per non aver prodotto, entro il termine stabilito, l’autentica della sottoscrizione della cauzione. Il Tar ha evidenziato così che se il Comune di Albano Laziale non avesse escluso la ricorrente, quest’ultima sarebbe risultata aggiudicataria della gara, assegnata nel luglio scorso, avendo appunto ottenuto il maggior punteggio “all’esito della valutazione sulle due uniche offerte”. Per i giudici l’operato dell’ente locale è stato illegittimo “sotto un duplice profilo”. Per quanto riguarda infatti le modalità e i requisiti di presentazione della cauzione provvisoria, nel bando vi era la prescrizione che, “in caso di prestazione di garanzia fideiussoria”, questa avrebbe dovuto “riportare l’autentica della sottoscrizione”, ma il disciplinare di gara non prevedeva “tuttavia tale onere a pena di esclusione”. Un’esclusione che in situazioni del genere non è permessa neppure dalla normativa. Dunque, sottolinea sempre il Tar, “nessuna Amministrazione può poi, in via di fatto, sanzionare l’inosservanza di alcune prescrizioni escludendo dalla gara l’impresa interessata”. Senza contare che il disciplinare distingueva espressamente il “documento informatico”, “sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante”, per il quale non è stata prevista nessuna autentica, dalla “copia informatica di documento analogico”, per la quale è stato invece previsto che la conformità del documento all’originale avrebbe dovuto “esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale”. I giudici hanno quindi accertato che, nel rispetto dei termini assegnati, la società brianzola aveva nuovamente trasmesso tutta la documentazione relativa alla polizza fideiussoria provvisoria, tra cui anche la delega alla firma di polizze assicurative stipulate dalla società di assicurazione delegante, redatta in forma notarile, accompagnata da una nota che precisava che “la cauzione provvisoria è stata rilasciata dalla società assicuratrice in modalità digitale come richiesto dal bando originale che prevedeva lo svolgimento della gara tramite Mepa”. “Evidente – secondo il Tar – che la garanzia richiesta dalla legge e dalla lex specialis era presente fin dall’inizio, e oggettivamente idonea a svolgere la sua funzione, soddisfacendo, in osservanza delle specifiche previsioni normative e del disciplinare, l’interesse dell’Amministrazione a ottenere polizze autentiche”. E sia l’esclusione della Starch dalla gara che l’aggiudicazione dell’appalto alla società di Anagni sono state annullate.
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