CASSA INTEGRAZIONE, CHI PUÒ RICHIEDERLA
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza coronavirus, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “Emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. La cassa integrazione può essere richiesta in linea generale da tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero di dipendenti, che però devono essere stati assunti entro il 23 febbraio scorso. Solo per quanto riguarda le aziende già iscritte al Fondo di integrazione salariale, l’assegno può essere richiesto da datori di lavoro che occupano “mediamente più di cinque dipendenti”. Anche le aziende che hanno già attiva alla data del 23 febbraio una procedura di cassa integrazione straordinaria (Cigs), oppure assegni di solidarietà, potranno richiedere la cassa ordinaria prevista dal Decreto Marzo. In questi casi, però, la seconda misura va a sostituire la prima.
ANCHE REGIONI E PROVINCE AUTONOME POSSONO INTERVENIRE
Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, possono riconoscere, previo accordo con i sindacati maggiormente rappresentativi, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Sono esclusi da questa possibilità i datori di lavoro domestico.
PARTITE IVA E CO.CO.CO.
Ai liberi professionisti titolari di partita iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non in pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito. L’assegno viene riconosciuto anche ai dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro, nonché ai lavoratori dello spettacolo (iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo), non titolari di rapporto di lavoro dipendente e non pensionati, con almeno 30 giorni di contributi versati nell’anno 2019 da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro.
PROFESSIONISTI AUTONOMI ISCRITTI A ORDINI ED ELENCHI
È istituito un “Fondo di ultima istanza” (con risorse pari a 300 milioni di euro per il 2020) per garantire un’indennità – il cui importo non viene specificato nel Decreto Cura Italia – in favore dei professionisti “iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”. Tradotto, si parla dei lavoratori autonomi iscritti ad albi o elenchi e alle seguenti casse di previdenza: avvocati e procuratori legali; commercialisti; geometri; ingegneri e architetti liberi professionisti; notai; ragionieri e periti commerciali; agenti e rappresentanti di commercio; consulenti del lavoro; medici; farmacisti; veterinari; impiegati dell’agricoltura; impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime; dirigenti aziende industriali; giornalisti; iscritti all’Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI). Per queste categorie il governo prevede l’emanazione di ulteriori decreti, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia, per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità.