Il centro commerciale di via Laurentina non si tocca. Il Tar ha salvato la sanatoria del complesso immobiliare accogliendo il ricorso della società Centro Commerciale Sodifor e annullando il provvedimento con cui il Comune di Ardea, dopo aver concesso il 15 dicembre 1999 il condono, lo aveva revocato il 12 maggio 2003. La srl ricorrente, utilizzatrice della struttura in forza di un contratto di leasing, ha impugnato la determina dirigenziale presa sul presupposto che non fosse stata fornita la “prova dello svolgimento di attività commerciale” nel centro al chilometro 29,500 della Laurentina entro la data del 31 dicembre 1993. La Sodifor ha sostenuto che l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria era illogico, irragionevole e contraddittorio, in quanto disposto nel 2003, a distanza di ben 10 anni dal 31 dicembre 1993, data rispetto alla quale, ad avviso del Comune di Ardea, non sarebbe stata fornita la prova dello svolgimento dell’attività commerciale presso il compendio immobiliare in contestazione. La stessa amministrazione comunale, interrogata dalla società ricorrente per valutare l’opportunità di acquisire la disponibilità del fabbricato a mezzo leasing immobiliare per adibirlo a centro commerciale, con nota del 14 ottobre 1999, aveva tra l’altro fornito ampie rassicurazioni circa la completezza della documentazione comprovante i presupposti “oggettivi” della sanatoria, regolarmente concessa il successivo 15 dicembre 1999. Sempre la Sodifor ha poi specificato di aver comunque fornito quanto meno un principio di prova circa l’effettiva utilizzazione del manufatto ad uso commerciale alla data del 31 dicembre di 28 anni fa, depositando tre fatture emesse dalla IVE S.D.F., nonché una visura camerale attestante che presso il capannone di cui si discute aveva la propria sede la società Gisessanta, costituita nel 1961 e cessata nel 2002, avente come oggetto sociale anche la “vendita, quest’ultima anche e eventualmente per conto di terzi, di ogni materiale affine ed attinente a quello di cui sopra, comunque impiegati ed impiegabili, negli arredamenti”. Il Tar ha quindi accolto il ricorso specificando che, a differenza di quanto sostenuto dal Comune, per concedere la sanatoria era sufficiente dimostrare che gli edifici per cui si chiedeva il condono erano stati ultimati alla data prevista, senza che fosse necessario aver iniziato anche a utilizzarli. I giudici hanno annullato la determina dirigenziale dell’ufficio urbanistica di Ardea e condannato il Comune a pagare alla Sodifor 1.500 euro per le spese di giudizio sostenute.
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