Altre grane per il Comune di Pomezia dai bandi di gara per l’affidamento di alcune concessioni demaniali di Torvaianica. Una società che ha partecipato al procedimento volto ad affidare l’ex stabilimento Port Royal, e che è stata esclusa dalla gara, ha fatto ricorso contro l’Ente comunale ottenendo, al Tar, il pieno accoglimento per “evidente violazione dei principi di trasparenza, imparzialità ed esaustività della motivazione”.
CONCESSIONI DEMANIALI TORVAIANICA: SOCIETÀ VINCE RICORSO CONTRO IL COMUNE
La società che ha fatto ricorso contro il Comune di Pomezia è la D’Amore e D’Accordo. Questa chiedeva ai giudici l’annullamento del verbale della Commissione giudicatrice dell’8 luglio 2021, nella parte in cui la D’Amore e D’Accordo veniva esclusa dalla procedura di gara per l’affidamento dello stabilimento balneare Port Royal di Torvaianica e della relativa concessione demaniale, nonché tutti gli altri eventuali atti connessi al provvedimento.
“Aperte le offerte tecniche (…) la Commissione disponeva oralmente l’esclusione della ricorrente in quanto avrebbe posto alla base della propria offerta tecnica la realizzazione di (non meglio identificate) opere edilizie vietate nella Regione Lazio”. Questa la versione della D’Amore e D’Accordo, riportata dalla sentenza del Tar del 21 ottobre scorso, che accoglie il ricorso.
Qual è, invece, la versione dei fatti del Comune? L’Ente pometino ha riferito “che il procedimento è fermo all’aggiudicazione provvisoria in quanto è intenzione dell’Amministrazione sospenderne la definizione in attesa di un parere dell’Agenzia del Demanio in ordine alla verifica della conformità delle offerte della ricorrente e di altra concorrente; nel merito, il ricorso sarebbe infondato in quanto il soccorso istruttorio non sarebbe attivabile, attinendo i vizi riscontrati a profili dell’offerta tecnica; i vizi di cui al primo motivo sarebbero sanabili ex art. 21 octies della l. 241/90, in quanto meramente formali; attese le carenze dell’offerta, anche qualora la ricorrente non fosse stata esclusa, avrebbe riportato un punteggio pari a “0” sulla propria offerta tecnica, con conseguente carenza di interesse”.
TORVAIANICA, TAR: RICORSO FONDATO SUL PORT ROYAL, ANNULLARE ATTI COMMISSIONE GIUDICATRICE
Motivazioni che non hanno convinto i giudici amministrativi. “Nei descritti termini (ovvero per quanto riguarda l’annullamento degli atti, ndr) il ricorso è fondato e merita pieno accoglimento”. I magistrati del Tar proseguono, spiegando nella sentenza le ragioni della decisione che dà ragione alla società.
“Secondo la difesa del Comune di Pomezia – scrive la seconda sezione bis del Tar del Lazio – il bando ed il disciplinare prevedevano una ristrutturazione “leggera”, qualificabile (come da disciplinare) in una manutenzione straordinaria o, al massimo, in una sostituzione (…), così che sarebbe esclusa ogni possibilità di intervento demolitorio che non porti ad un ripristino dello stato quo ante dell’immobile, e ciò in quanto lo stesso, ricadendo tra i beni del demanio dello Stato (in quanto incamerato), non apparirebbe suscettibile di interventi di ristrutturazione “pesante”. Parte ricorrente avrebbe invece presentato un progetto volto ad eliminare tutte le superfetazioni poste al secondo piano dello stabile”.
“Nessuno dei suddetti rilievi – sottolinea il Tar – è dato evincersi dagli atti di gara; il verbale, depositato dall’Ente, reca solo la laconica indicazione circa l’asserita inammissibilità dell’offerta della ricorrente, così impedendo ogni apprezzamento (e prima ancora ogni difesa) sul tema della ammissibilità o meno dei lavori previsti dal progetto tecnico della ricorrente stessa”.
TAR: VIOLATI I PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, ESAUSTIVITÀ DELLA MOTIVAZIONE
“Nel caso di specie – sottolineano i giudici – la motivazione dell’esclusione è completamente assente, essendosi limitata la Commissione di gara ad un solo enunciato di principio in rapporto ad un’attività non meramente vincolata (dipendendo l’apprezzamento dell’offerta da un giudizio di valore e natura tecnico-discrezionale, ancorché sulla base del bando di gara). Ne consegue l’evidente violazione dei principi di trasparenza, imparzialità ed esaustività della motivazione che presiedono allo svolgimento di procedimenti per evidenza pubblica, con la conseguenza che il ricorso è fondato e come tale va accolto”.
Il Comune di Pomezia, in quanto parte soccombente, è stato anche condannato a pagare le spese di lite.