Una lavoratrice, attraverso la Filcams CGIL Frosinone Latina, ha portato in Tribunale una società che ha un punto vendita a Latina e il giudice ha condannato la società, ordinando il trasferimento immediato e definitivo della lavoratrice oltre al pagamento delle spese legali.
Se inizialmente la lavoratrice aveva infatti ottenuto il trasferimento temporaneo nella sede di Latina con una riduzione oraria da 40 ore settimanali a 20 concesso dall’azienda – al fine di poter assistere il proprio figlio minore di 8 anni portatore di handicap – questa possibilità aveva una data di scadenza fissata a dicembre 2020. Trascorso quel periodo la lavoratrice ha chiesto all’azienda di poter ottenere un trasferimento definitivo nella sede di Latina per proseguire con l’assistenza al figlio disabile.
«L’azienda – scrive la Filcams CGIL Frosinone Latina – ha continuato in questo lasso di tempo ad assumere personale e ha rigettato la richiesta della dipendente, giustificando la non volontà al trasferimento con “l’impossibilità di incrementare il monte ore del punto vendita di Latina in via definitiva, in un periodo di crisi generale conseguente alla nota situazione pandemica”. La lavoratrice attraverso la Filcams CGIL Frosinone Latina, ha portato in Tribunale la società e il giudice ha condannato la società, ordinando il trasferimento immediato e definitivo della lavoratrice a Latina oltre al pagamento delle spese legali. Per il Giudice: “La società ha posto a fondamento del diniego al trasferimento anelato dalla ricorrente, una propria scelta imprenditoriale (quella di non incrementare il monte ore ‘definitivo’ del punto vendita di Latina) senza però spiegarne e documentarne le ragioni economiche ed organizzative che la giustificherebbero, quasi come se bastasse la valutazione autoreferenziale del datore di lavoro. Non è stato offerto al processo, insomma, alcun elemento che consenta al Tribunale di verificare se il trasferimento della ricorrente sarebbe davvero in grado di ledere, in maniera significativa, le esigenze economiche, organizzative e produttive del datore di lavoro, traducendosi in un danno per l’attività della parte datoriale”».