I Giudici amministrativi del Tar del Lazio hanno confermato la sospensione dall’attività di medico di base da parte della Asl Roma 6 nei confronti del medico di base di Ardea Mariano Amici, da sempre critico verso il vaccino anti Covid e non vaccinato per asserite patologie incompatibili con il siero anti coronavirus.
Il Tar del Lazio con la sentenza pubblicata oggi, in sede di discussione collegiale e entrando nel merito, ha ritenuto legittimo il provvedimento assunto dall’Azienda sanitaria locale nei confronti del medico sospeso dall’attività e senza stipendio. I giudici amministrativi hanno messo in evidenza che l’interessato ‘non produce’ la documentazione in merito alla propria condizione clinica e ‘neppure comprova’ la possibile sussistenza di una causa di esonero vaccinale”. Secondo i giudici, “la Asl avrebbe dovuto pertanto compiere, dinanzi a tali generiche istanze, una verifica “al buio” priva, ossia, di ogni doveroso riscontro circa la effettiva attendibilità delle attestazioni prodotte. Attendibilità che invece deve giocoforza basarsi, anche per basilari principi di buona amministrazione, su condizioni cliniche documentate che il ricorrente, giova rammentare, ha omesso di produrre e di versare sia agli atti del procedimento, sia agli atti di questo processo”.
I giudici fanno notare che la sospensione dal servizio “costituisce effetto automatico che discende direttamente dalla legge a carico del sanitario inottemperante”.
Il ricorso viene quindi valutato come “infondato e deve essere rigettato, con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la sostanziale novità e complessità delle questioni esaminate”.