È questo, in buona sostanza, quanto riporta la sentenza n.6897 del Tar del Lazio pubblicata lo scorso 10 aprile scorso. Il Comune di Pomezia si era costituito in giudizio contro la regione nel 2022, difeso dagli avvocati Luigi Leoncilli e Andrea Ruffini.
Le pretese del Comune sono state rigettate. Secondo i giudici amministrativi, le pretese avanzate dal municipio pometino avrebbero dovuto essere posto non al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio. Ma al Tribunale Civile. Il Comune di Pomezia avrà ora tempo 90 giorni per farlo, in ogni caso.
Pomezia, nuove strade (per 1,4 milioni) a spese della Regione
“Con ricorso notificato il 3 ottobre 2022 – si legge tra le carte del Tar del Lazio – il Comune di Pomezia ha esposto che con Determinazione n. G101716 del 6 agosto 2018 la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo. Ha approvato l’Avviso Pubblico per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali (…).
Il Comune di Pomezia ha partecipato al bando con il progetto esecutivo dell’intervento di “Riqualificazione e adeguamento della viabilità̀ nell’area industriale di via Campobello”, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale. Comportante una spesa complessiva pari ad € 1.418.011,44.
Con Determinazione Regionale n. G12895 del 12 ottobre 2018 è stato concesso un contributo sul progetto sopra riportato per € 992.608,01 (70 % della spesa complessiva pari ad € 1.418.011,44).
La chiusura della procedura
A intervento concluso, l’amministrazione Comunale, con nota acquisita agli atti protocollo regionale n. 1039177 del 27 novembre 2020 e n. 41592 del 18 gennaio 2021.
Ha trasmesso gli atti di chiusura dell’intervento (certificato ultimazione lavori al 10 ottobre 2020, stato finale e certificato regolare esecuzione per l’importo lavori di € 895.700,00 e relative determinazioni di approvazione).
Nel corso dell’istruttoria effettuata sulla documentazione finale e di rendicontazione inviata, relativamente all’affidamento dell’incarico di supporto al RUP ed alla conseguente liquidazione delle spese.
La Regione ha rilevato una carenza documentale; di conseguenza, con nota prot. n. 804279 del 7 ottobre 2021 la Regione ha comunicato al Comune alcuni rilievi che hanno dato luogo ad interlocuzione tra gli enti; a seguito di istruttoria condotta sulla documentazione integrativa pervenuta.
La Regione, con nota prot. n. 1009975 del 6 dicembre 2021 ha comunicato la non riconoscibilità delle spese sostenute per attività di supporto al RUP, pari ad € 44.715,44 iva inclusa, in quanto non sussumibili nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 31, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016.
Seguiva un’ulteriore interlocuzione tra gli enti, avente ad oggetto la contestata riconoscibilità di tali spese”.
Il Tar boccia il Comune di Pomezia
“In conclusione, in virtù del surriferito e condiviso orientamento giurisprudenziale – spiegano i giudici del Tar del Lazio – il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto. Con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni in questa sede proposte.
Entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza”.
Leggi anche:
Mareggiate e abbattimento dell’ecomostro, il belvedere di Torvaianica verrà passato ai ‘raggi X’