L’avvocato Vittorio Fusco dell’Associazione Consumatori Udicon, che difendeva l’associata, ha dimostrato come il taglio della fornitura fosse illegittimo e non dovuto dal momento che il mancato pagamento delle fatture (peraltro elevatissime) era dovuto ad un’errata contabilizzazione dell’utilizzo.
Il venditore riteneva di essere creditore di 2500 euro ed a nulla erano valsi i tentativi di comunicare l’errata lettura e fatturazione dei consumi in quanto erroneamente riportati come reali mentre si trattava di letture esclusivamente presunte.
Il giudice di pace, letti gli atti ha evidenziato nella sentenza che nessuna responsabilità può essere posta a carico dell’utente se non quella di aver rifiutato pagamenti di importi inesistenti e illegittimamente richiesti. L’assoluta carenza di prove in ordine alla limitata accessibilità del misuratore o all’indisponibilità dell’attrice, i tentativi di autolettura effettuati e non registrati a causa di un sistema computerizzato che non acquisisce i dati se incongrui rispetto a quelli inseriti dal distributore hanno comportato la condanna delle due società.
Quanto ai danni, non solo sono state riconosciute le maggiori spese sostenute dalla signora, ed è questo l’elemento rilevante nella sentenza, sono stati riconosciuti anche i danni non patrimoniali richiesti. Il giudice ha riconosciuto che la fornitura di gas naturale è un bene primario, di cui è stata privata ingiustamente il consumatore senza alcuna ragione, incidente sul diritto alla salute e sulla vita di relazione. Non si tratta, dunque, di sanno da disagio o stress ma di vero e proprio danno non patrimoniale se inteso come lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito.