L’ordinanza prevede che su tutto il territorio comunale, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi, sia vietata l’accensione di fuochi per bruciare i residui di vegetazione; inoltre, sono state vietate anche l’attività pirotecnica e l’accensione di fuochi d’artificio, oltre che il lancio di razzi o mongolfiere di carta (le cosiddette lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché di altri articoli pirotecnici.
Il Sindaco, nelle aree non a rischio di incendio boschivo, potrà autorizzare questo tipo di attività a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura di chi volesse esercitare questo tipo di attività, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività e in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi.
Inoltre, l’ordinanza, fra le varie prescrizioni, prevede che in tutte le aree a rischio di incendio boschivo e in quelle a essa adiacenti sia tassativamente vietato accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori (eccezion fatta per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le prescrizioni di massima, polizia forestale e altre norme vigenti), utilizzare fornelli o inceneritori che producano faville o brace, aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco.
In tali zone è inoltre vietato fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio, esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo o mongolfiere di carta (le cosiddette lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.
In queste aree è infine vietato fermarsi o sostare al di sopra della vegetazione secca con mezzi a motore caldo, transitare o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.