“Non abbiamo nulla da obiettare se non il mancato riferimento alle nostre ragioni dedotte nel giudizio amministrativo dinanzi la Corte dei Conti per il Lazio e precisamente:
a-La prescrizione del risarcimento dei danni; i fatti risalgono al 1993;
b-Nessuna responsabilità per lite temeraria (mancanza assoluta di dolo o colpa grave!) nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla ditta esecutrice di un tratto di fogna in Via Marconi affidato nel 1993 dalla precedente Amministrazione Comunale ad una ditta senza avere la preventiva autorizzazione alla devoluzione di parte del mutuo concesso dalla Cassa DD.PP per la nuova opera;
c-Nel 1998, a quel tempo norme imperative non consentivano il pagamento delle somme reclamate in quanto non coperte da indispensabili pareri dei responsabili del procedimento ed in particolare non erano in regola gli atti deliberativi e non erano esistenti le indispensabili coperture economico-finanziarie e pareri contabili, mancando anche il contratto scritto;
d-Il fatto dannoso doveva essere attribuito alla precedente amministrazione e solo successivamente alla nostra Giunta avrebbe potuto essere risolto con la nuova normativa regolante le spese fuori bilancio (Decr. Legisl. 18.8.2000 n. 267).
Il T.U.E.L., così recita: “Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese” Art.191- “Gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria…..”. L’art. 194- “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”. “Con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità. Gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da…” L’amministrazione da me presieduta è cessata nel febbraio 1999!
e-La maggior somma richiesta di 11.754,56 è riferita ad interessi moratori e
successivi per il periodo 3.9.1993/31.3.1998: l’Amministrazione Salvatori è stata in carica del giugno 1995 al febbraio 1999 e, quindi, il mancato pagamento doveva essere addebitato alla precedente Giunta Municipale ed a tutte le successive, cui avrebbero dovuto far carico il pagamento di cui alla decisione del Tribunale di Latina n. 2020/2011. In definitiva una sentenza ingiusta avverso la quale è già allo studio la prevedibile impugnazione per illegittimità”.
“Mi consenta, Direttore, infine, una sola considerazione: il titolo della Sua nota non è adeguatamente appropriato perché “sperperare denaro del Comune” lascia intendere o può significare il dissipare beni e sostanze pubbliche. Nel nostro caso così come evidenziato nel nostro scritto, abbiamo esclusivamente deliberato di rispettare la legge che non ci consentiva altra applicazione per evitare di essere denunciati penalmente o esporre il Comune all’azione esecutiva per mancata opposizione al D.l.”.