È la vicenda resa nota da Confconsumatori che ha assistiito i risparmiatori nell’ambito della campagna “Buono tradito”, nata per tutelare le persone titolari di buoni fruttiferi postali.
LA VICENDA
Una famiglia di Minturno – una madre e due figli, associati di Confconsumatori – aveva sottoscritto nel 2002 due buoni fruttiferi cointestati, ciascuno della somma di 500 euro. Quando a marzo del 2021 i tre si sono recati presso l’ufficio postale cittadino per chiedere il riscatto dei loro investimenti, si sono sentiti rispondere che era troppo tardi: i buoni risultavano prescritti.
Con l’aiuto di Confconsumatori, la famiglia ha deciso di inoltrare formale reclamo a Poste, che ha ribattuto che i buoni appartenevano alle serie AA3 e scadevano quindi al settimo anno. Tutte le informazioni riguardanti la scadenza, però, non erano presenti sui buoni e non erano nemmeno state fornite dalle Poste all’atto della sottoscrizione.
Con l’aiuto della sede di Confconsumatori Latina e dell’avvocato Franco Conte è stata tentata un’istanza di mediazione, a cui Poste non si è presentata. A quel punto, si è reso necessario citare l’intermediario dinnanzi al Giudice di Pace di Cassino per ottenere il rimborso della somma investita e degli interessi maturati.
A luglio 2022 – dopo un nuovo rifiuto di Poste a costituirsi in giudizio – il Giudice di Pace di Cassino, dott.ssa Di Cristinzi, ha emesso una sentenza in favore dei consumatori, accogliendo tutte le richieste e condannando inoltre Poste al pagamento delle spese legali.
Non è bastata nemmeno la decisione del giudice a sbloccare il risarcimento: di fronte al mancato versamento da parte di Poste, l’ufficiale giudiziario ha disposto il pignoramento di beni pari a 2.400 euro presso gli uffici della sede centrale delle poste di Cassino.
LA SENTENZA
Nella sentenza si legge che “i buoni postali de quo non contengono alcun elemento da cui possa dedursi la loro scadenza (…). Dalla violazione dei doveri di trasparenza e di informazione imposti ex lege a Poste Italiane S.p.A. (…) consegue tuttavia la condanna della Società convenuta al risarcimento del danno in favore degli attori. Per ciò che concerne la quantificazione del danno, appare congruo riconoscere un risarcimento pari all’importo del buono. È poi da ritenere che se gli attori fossero stati adeguatamente informati sulla scadenza dei buoni, li avrebbero presentati all’incasso in tempo”.
Il Giudice ha dunque sancito, come in altre occasioni, la responsabilità di Poste per non avere adeguatamente informato i consumatori e ha riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno subìto, il rimborso delle somme investite con l’aggiunta del 35% degli interessi, che avrebbero dovuto essere corrisposti alla scadenza del buono.