«Negli anni successivi alla presentazione dell’istanza di condono da parte del loro defunto, il Comune di Ardea ha rivolto a quest’ultimo e poi agli stessi ricorrenti alcune richieste di integrazione documentale e di pagamento degli oneri concessori ma, nonostante tali richieste siano state puntualmente soddisfatte, il provvedimento finale non è stato mai emanato», fa notare il giudice nella sentenza.
LE RAGIONI DEL COMUNE
Il Comune, in silenzio per tutti questi anni, in tribunale si è però difeso. Ha fatto presente che la domanda di condono del 1° aprile 1986 è stata successivamente integrata con due ulteriori istanze “dalle quali risulta la realizzazione di una superficie e di una volumetria maggiori rispetto a quelle di cui alla domanda originaria”. Abusi tuttavia antecedenti al 1° ottobre 1983.
LA POSIZIONE DEL GIUDICE
In tale situazione non si è potuto formare il silenzio assenso, ma il Tar ritiene che, “a fronte della formulazione da parte del privato che ha presentato domanda di condono di una specifica richiesta volta ad ottenere un provvedimento espresso che definisca il procedimento, gravi sull’amministrazione un obbligo di provvedere.
Nel caso che ci occupa, il Comune di Ardea ha adottato una serie di atti interlocutori – quali, in particolare, le richieste di integrazione documentale – che, per un verso, si rivelano incompatibili con la formazione per silentium del titolo edilizio in sanatoria, e per altro verso, appaiono indubbiamente idonei ad aver ingenerato nei odierni ricorrenti un legittimo affidamento circa l’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento, quale ne fosse il segno.
Ciò è tanto più vero se si considera che nell’ultima richiesta indirizzata ai ricorrenti dal Comune di Ardea non solo si legge che la presentazione della documentazione integrativa e delle attestazioni di versamento è necessaria al fine di “procedere con il rilascio del Permesso di costruire in sanatoria”, ma viene anche espressamente riportato l’avvertimento che “in difetto si procederà a norma di legge con un provvedimento di diniego del Permesso di Costruire in sanatoria…”.
LA SENTENZA
Il Tar condanna ha quindi ordinato al Comune di Ardea di concludere il procedimento instaurato a seguito della suddetta domanda di condono, con un provvedimento espresso e motivato, da adottarsi entro il termine di 45 giorni, altrimenti sarà nominato un commissario.
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