Scrive il Comune di Ardea:
«L’Ente Comunale, dotato di una propria struttura amministrativa che, dalla cosiddetta riforma “Bassanini” è dotata di una propria autonomia gestionale e agisce nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente, pertanto, se qualcuno, semplice cittadino, consigliere, giornalista, ecc. viene a conoscenza di eventuali atti rilasciati a favore di terzi ed in contrasto con le disposizioni legislative è tenuto a segnalarli alle autorità competenti».
Che cosa dice la legge
Sulla sanatoria, «La legge 47/85, all’art. 31, testualmente recita:
“art. 31. Sanatoria delle opere abusive.
Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite.Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima”».
«Come si evince dal testo della norma, ogni soggetto interessato al conseguimento della sanatoria ha potuto presentare la relativa domanda ai sensi del su citato art 31, previo pagamento dell’oblazione fissata dallo stesso dispositivo legislativo, allegando la documentazione prevista dal comma 3, art. 35, della medesima legge».
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C’è da dire però che alle Salzare nessuno è realmente proprietario e quindi manca il “titolo” principale per richiedere la sanatoria.
«Le dichiarazioni del Sindaco, molto più articolate delle frasi sconnesse riportate, miravano a sottolineare che l’Amministrazione Comunale, oltre a intervenire, nell’area in questione, con gli strumenti repressivi e con le demolizioni come già avvenuto e come ancora proseguirà, nei limiti delle disponibilità di bilancio, intende concludere e dare risposta a quanti hanno presentato domanda di condono edilizio ai sensi delle leggi vigenti, siano gli immobili da sanare capannoni, abitazioni o altro».
Il Comune è in ritardo: continuate con l’attività
«Nelle more della definizione delle singole domande di condono, visto il ritardo dell’ente, si intende consentire, a coloro che ne hanno i titoli avendo presentato la domanda di condono nei termini previsti, la continuazione della propria attività produttiva o, in caso di edifici destinati ad uso abitativo, consentirne l’allaccio alle utenze».
«La verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria è di esclusiva competenza degli uffici competenti.
Tutto il resto è strumentalizzazione o superficiale conoscenza delle Leggi e delle norme».
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