Si tratta di un’area proprio di fronte il cimitero monumentale, che il Comune negli anni ha utilizzato sia come parcheggio che come area di installazione per i tabelloni elettorali.
Qui ha anche realizzato un marciapiede che, secondo il reclamante, avrebbe compromesso l’utilizzabilità di quel terreno, che il cittadino intendeva usare come frutteto.
Quell’occupazione avrebbe trasformato “irreversibilmente” il fondo. Per questo motivo il cittadino pretendeva un indennizzo di 160 mila euro, ma era disposto ad accontentarsi anche di 20 mila euro.
Iniziamo dalla fine: non avrà un euro di risarcimento. Anzi, dovrà pagare 4.000 euro di spese legali al Comune di Ardea. Ha perso infatti per la seconda volta la battaglia per vedersi riconoscere un maxi indennizzo per il lembo di terra di sua proprietà.
Cosa ha detto il Consiglio di Stato
Prima il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio ora il Consiglio di Stato gli hanno dato torto.
Così scrive il giudice nella sentenza del TAR:
«Non si evince in cosa sarebbe consistita l’irreversibile trasformazione del fondo che, in astratto, costituirebbe il presupposto per un esproprio per pubblica utilità».
«Nella memoria del 15 maggio 2024, l’appellante afferma che l’area sarebbe stata pavimentata per adibirla a parcheggio. Tuttavia, le foto depositate dal medesimo appellante, in data 21 dicembre 2020, rendono evidente che l’area non risulta pavimentata».
«Questa convinzione viene rafforzata anche dalle foto che mostrano l’istallazione di alcuni tabelloni elettorali che, per loro natura sono rimovibili, sull’area in questione».
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Ancora: la consulenza tecnica espletata dinanzi al Tribunale di Velletri «evidenzia che “non vi è stato alcun intervento di sistemazione, oltre allo sbancamento del terreno…”. Il che, però, non implica né la perdurante utilizzazione e neppure, certamente, l’irreversibile trasformazione del fondo».
Non solo: «In base agli atti processuali non risulta, inoltre, che l’area sia nella disponibilità materiale del Comune, il quale afferma che quelle compiute sarebbero state soltanto occupazioni temporanee. Qualora l’ente dovesse effettivamente utilizzare l’area al di fuori di qualsivoglia procedimento amministrativo, ciò configurerebbe una mera condotta di spoglio, avverso la quale l’appellante avrebbe tutela dinanzi al Giudice civile».
Niente da fare: sconfitto e condannato a pagare le spese processuali.
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