Il sindaco Gianluca Staccoli, dopo la querela nei confronti di Cianfanelli, si era opposto alla richiesta di archiviazione con la quale il Pm di Velletri, il Pubblico Ministero, aveva respinto la sua richiesta di condanna. Ma anche tale e seconda richiesta non è stata accolta dal giudice Ilaria Tarantino, la quale ha archiviato, questa volta in via definitiva, il procedimento giudiziario (e le indagini) nei confronti di Cianfanelli.
Sul Ponte di Ariccia il Tribunale ‘assolve’ Cianfanelli: non diffamò il sindaco Staccoli
La vicenda è nota. L’ex sindaco Emilio Cianfanelli ha giudicato del tutto errati i lavori di risistemazione e consolidamento anti-sismico eseguiti circa un paio d’anni fa da Anas spa sul ponte monumentale ariccino. Lavori che, inevitabilmente, hanno coinvolto, anche se indirettamente, il municipio e l’Amministrazione della città della porchetta. Emilio Cianfanelli si è spinto, con interviste a mezzo stampa e post su facebook, a criticare aspramente tali lavori. Il sindaco Staccoli l’ha querelato per diffamazione.
I giudici – così si legge nel provvedimento giudiziario che ci è stato inviato da Emilio Cianfanelli – “non ravvisano nel caso di specie profili di diffamazione penalmente rilevanti, rientrando le espressioni utilizzate dall’indagato in un ordinario contesto di conflittualità politica.
Le parole dei giudici di Velletri
Essendo le stesse sostanzialmente rispondenti ai caratteri della continenza verbale. Nel legittimo esercizio di diritto di cronaca politica (l’indagato ha rilasciato interviste e pubblicato vari post social, lamentandosi delle modalità di gestione degli appalti relativi ai lavori di manutenzione emessa in sicurezza del Ponte Monumentale di Ariccia, ma senza utilizzare termini o un linguaggio offensivo).
Com’è noto nella critica – scrivono sempre i giudici – specie se rivolta a personaggi pubblici e politici, inevitabilmente esposti, in ragione del ruolo dagli stessi ricoperto, al giudizio della collettività in ordine alla legittimità del loro operato e ai risultati raggiunti, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca”.
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