Premettiamo che la vicenda è molto più articolata e complessa di come viene descritta, ma la sintetizziamo e semplifichiamo per essere più chiari.
Pomezia: l’accordo Comune-privato del 1959
Con convenzione di lottizzazione del 23 aprile 1959 stipulata dal Comune di Pomezia e dalla famiglia proprietaria di 23mila metri quadri di terreni, quella stessa famiglia si era impegnata “a cedere al Comune alcuni specifici terreni di sua proprietà, nonché a realizzare su di essi alcune opere di urbanizzazione primaria e secondaria (tra cui anche diversi chilometri di rete stradale), ciò a fronte della possibilità di frazionare ed edificare un’area molto vasta di sua proprietà”.
Chi doveva fare le strade a Torvaianica?
Nella convenzione c’era scritto che “s’impegna ad eseguire a propria cura e spese i lavori concernenti la costruzione delle strade, anche per i lottisti che hanno acquistato il terreno a monte della strada litoranea Ostia-Anzio in data antecedente alla stipula della presente convenzione”.
Eppure non avrebbero mai provveduto a fare manutenzione a quelle strade.
Pertanto, secondo il Comune di Pomezia, sarebbero stati “violati alcuni specifici obblighi di manutenzione delle strade da essi assunti con la Convenzione di lottizzazione del 1959” e, quindi, “lo stesso Comune avrebbe subìto i danni di tale inadempimento (essendosi detto Comune sobbarcato gli obblighi di manutenzione lasciati inadempiuti dai convenuti)”.
I conti da 1 milione di euro
Il Comune di Pomezia ha fatto i conti relativi alla spesa per la manutenzione delle strade di Torvaianica.
“Ad oggi, il Comune ricorrente ha speso 8.986.701 euro al netto di IVA e spese tecniche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree ricomprese nel piano di lottizzazione;
a fronte di una viabilità complessiva di Torvaianica pari a 49,70 km, la viabilità della zona di lottizzazione di proprietà della famiglia di lottizzatori ha uno sviluppo di circa 5,56 km (circa l’11,2% della viabilità complessiva), con la conseguenza che i costi di manutenzione stradale che i ricorrenti avrebbero dovuto sostenere in base alla Convenzione del 1959 (ma non hanno sostenuto) ammonterebbe a circa l’11,2% dei costi complessivamente sostenuti dal Comune ricorrente, pari a 1.066.000 euro”.
L’amministrazione comunale ha quindi fatto causa a quella famiglia.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il Tar, ha però gelato l’ente pubblico:
“Atteso che il termine decennale per l’ultimazione dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione contemplate dalla convenzione urbanistica del 1959 scadeva nel 1969, il Comune aveva termine sino al 1979 per poter agire nei confronti delle controparti contraenti (e dei loro aventi causa) per l’adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione”.
Cosa che invece ha fatto nel 2021, 61 anni dopo. La causa non s’ha da fare.
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