La legge ‘Codice Rosso’
La legge 19 luglio 2019, n. 69 (nota come “Codice Rosso”) è una legge della Repubblica Italiana che rafforza la tutela di tutti coloro che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti.Il 17 luglio 2019 fu approvato definitivamente dal Senato con 197 voti a favore, 47 astensioni e nessun voto contrario il cosiddetto Codice Rosso, Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”. Il testo era già stato approvato dalla Camera dei Deputati, il 3 aprile 2019, con 380 voti a favore, nessun contrario e 92 astensioni. Il provvedimento entrò in vigore il 9 agosto. La legge fu presentata nel Governo Conte I dal ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno (Lega) con il concorso del Ministro della Giustizia Giustizia Alfonso Bonafede (M5S). Questa voce o sezione sull’argomento leggi non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
La legge deve il suo nome alla misura che prevede l’introduzione di una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza, come avviene nei pronto soccorso per i pazienti che necessitano di un intervento immediato. Dal punto di vista procedurale viene previsto che la polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale. Il pubblico ministero, nei casi di delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa. Il provvedimento introduce diversi inasprimenti di pena per reati di natura violenta, come nel caso in cui gli atti siano stati commessi in presenza o in danno di minori o donne in stato di gravidanza.
Per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 6 anni, passa a un minimo di 3 e un massimo di 7. La pena per il reato di stalking passa da un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni a un minimo di un anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi. La violenza sessuale passa da 6 a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di 5 e il massimo di 10. La violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di 8 e un massimo di 14, prima era punita col minimo di 6 e il massimo di 12. Altra novità introdotta è l’allungamento dei tempi per sporgere denuncia: la vittima ha 12 mesi per farlo e non più 6 come in passato.
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