È questa una delle principali motivazioni su cui si fonda la sentenza n. 3026 del Tar del Lazio di oggi 14 febbraio (per leggerla, clicca qui) in risposta ai due ricorsi promossi dalle associazioni: ‘Salute Ambiente Albano’, ‘Pavona per la Tutela della Salute’, ‘Latium Vetus di Pomezia’; il comitato ‘UST-Uniti per la Salvaguardia del Territorio’ di Ardea, con l’appoggio esterno dei due comuni di Ariccia e Marino. Ma ripartiamo dall’inizio.
Per il Tar spetta ai cittadini trovare un luogo adeguato su cui costruirlo
Secondo i giudici, i cittadini si sarebbero ‘limitati’, nei loro ricorsi, a sottolineare la presenza, nei pressi del terreno prescelto per costruire l’impianto, di 11 siti pubblici sensibili tra i quali figurano asili, RSA, centri sportivi, interi quartieri, etc, completamente omessi dalle cartografie del comune di Roma.
I cittadini avrebbero indicato anche la presenza di una discarica ultra quarantennale, quella di Albano Laziale, che ha creato tanti danni all’ambiente e alla salute. Ma c’è una cosa che, propri i cittadini, non avrebbero fatto. E che, invece, era loro ‘dovere’ fare. Indicare anche un sito alternativo su cui costruire l’impianto stesso.
“Incombeva – così si legge nella sentenza – in capo alla parte ricorrente (ossia ai cittadini, ndr) l’onere di allegare e provare in giudizio (…) che la scelta di un’altra specifica area avrebbe avuto un impatto minore. Il che non è avvenuto nella fattispecie, rimanendo così tale censura generica”.
Inceneritore di Roma, lo scaricabarile del Tar sulla Regione
Secondo i giudici, non è nemmeno un problema il fatto che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri abbia completamente omesso dalle cartografie del suo progetto la distanza tra il terreno da lui prescelto e le 11 strutture pubbliche sensibili della zona, facendole sparire, letteralmente, dalle carte.
Difatti di tali strutture – e delle relative distanze dal terreno incriminato – dovrà occuparsi, nei prossimi mesi, la Regione Lazio, nel corso della Conferenza dei Servizi, ossia il tavolo tecnico deputato ad approvare o meno il progetto. Vieni da chiedersi, da comuni cittadini: ma il Tar Lazio ed i giudici amministrativi quale ruolo svolgono, di preciso, se non quello di verificare la correttezza delle pubbliche amministrazioni?
Gli “aspetti relativi alla “distanza minima” – scrivono i giudici – non possono che essere considerati e valutati nell’ambito di una Conferenza dei Servizi incardinata in un procedimento amministrativo volto alla valutazione degli impatti preordinata all’eventuale autorizzazione dell’impianto”.
La crisi idrica? Per il Tar non esiste
Quanto poi alla crisi idrica gravissima che colpisce l’area dei Castelli Roma e che sta letteralmente prosciugando i due laghi, per il Tar sarebbe solo un problema di “natura stagionale” (così scrive il Tar del Lazio), niente di più. I metri di altezza delle acque oramai persi dai due laghi non esistono, per i giudici del Tar del Lazio.
Questa è la Giustizia del Tar del Lazio.
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