Genzano vince al Tar contro i costruttori. Salvi (per ora) 4 milioni di €
Lo scopo? Realizzare – in buona sostanza – 2 edifici residenziali al posto di quelli con destinazione commerciale/terziario per il cui il municipio genzanese aveva già dato il via libera, ma anni addietro, ossia nel lontano 2005. L’area in parola è situata a due passi dalla zona artigianale (per sapere dove si trova, clicca qui).
Almeno questo è quanto deciso dal Tar del Lazio con sentenza n. 6976 di oggi 11 aprile, sezione Seconda Quater, comporta dai giudici: Donatella Scala, Vincenzo Sciascia e Luigi Edoardo Fiorani.
La sentenza del Tar del Lazio costituisce ‘solo’ un primo grado. Non sappiamo se e quando i ricorrenti decideranno di appellarsi, in secondo grado, contro tale sentenza, al Consiglio di Stato.
4 Giunte, un obiettivo: fermare la variante
Dicevamo: 4 Giunte comunali con un obiettivo. Fermare la lottizzazione residenziale, ossia due palazzoni, che sarebbero dovuti nei pressi della strada che conduce a Lanuvio, Nemi e ancora Velletri. Prima Enzo Ercolani, poi Flavio Gabbarini, poi ancora Daniele Lorenzon, infine Carlo Zoccolotti.
Le parole dei magistrati del Tar del Lazio
La vicenda è stata spiegata dagli stessi magistrati nel dispositivo della sentenza odierna. “Con ricorso notificato il 3 aprile 2017 e depositato il 2 maggio 2017 – scrivono i giudici amministrativi – la società Immobiliare Lorenz ha agito per ottenere la condanna del Comune di Genzano di Roma. Al pagamento della somma di € 3.951.731,00 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal diniego a suo tempo opposto dal Comune resistente. (In seguito annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 290/2016 del 28 gennaio 2016)
Sulla domanda in variante all’originaria concessione edilizia presentata dalla dante causa della società ricorrente. Riferisce la società ricorrente di aver acquistato, in data 14 novembre 2007, un fondo sito nel Comune di Genzano di Roma e di essere così subentrata nel permesso di costruire n. 18/2005 del 20 aprile 2005. Per la realizzazione di due fabbricati, aventi destinazione d’uso commerciale e una cubatura complessiva di mc 4.366,38.
Il cambio di destinazione: da commerciale/terziario a residenziale
Rappresenta, quindi, la ricorrente, di avere presentato, in data 4 aprile 2008, domanda di variante del permesso di costruire (…) al fine di trasformare parte della superficie dell’edificio B (avente originaria destinazione d’uso commerciale e terziario, come prevista dal permesso di costruire n. 18/2005). In superficie a destinazione parzialmente residenziale. Sul presupposto che ciò sarebbe stato consentito da una variante del P.R.G. approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 615 del 2005.
Il Comune ha denegato tale variante, con provvedimento comunicato all’odierna ricorrente in data 1° dicembre 2008, preceduto da un’ordinanza di ingiunzione di sospensione dei lavori. Sul versante penalistico, invece, il fabbricato per il quale era stata chiesta la variante risulta essere stato sottoposto a sequestro con provvedimento del 23 ottobre 2008.
Il diniego di variante e l’ordinanza di sospensione sono stati impugnati innanzi a questo T.A.R., che con sentenza n. 8155/2013 ha rigettato il ricorso: detta sentenza è stata riformata dal Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 290/2016. Il sequestro, invece, è venuto meno a seguito del dissequestro disposto con la sentenza di assoluzione del Tribunale di Velletri n. 464/2012.
Poste queste premesse in fatto, con il gravame si chiede la condanna del Comune resistente a risarcire i danni tanto patrimoniali che non patrimoniali, che la ricorrente assume di aver subito per effetto della “paralisi” della sua attività determinata dal diniego di variante del permesso di costruire annullato dal Consiglio di Stato.
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