Il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio ha annullato il bando pubblico con il quale il municipio di Albano Laziale, guidato dal sindaco Massimiliano Borelli, aveva assegnato ad una azienda territoriale il compito di curare la ristrutturazione della struttura, ossia per l’appunto l’ex ostello della gioventù.
Così riporta letteralmente la sentenza n.8495 del 29 aprile della sezione seconda-bis del Tar Lazio composta dai tre giudici: Francavilla, Gatto Costantino e Licheri.
Parliamo della struttura pubblica situata su via dell’Anfiteatro Romano, proprio accanto all’Istituto Scolastico Murialdo e a due passi da piazza Pia e da uno degli ingressi secondari della villa dei Papi di Castel Gandolfo.
Il ricorso era stato presentato dalla società Fasolino srl contro il comune di Albano Laziale e contro l’azienda risultata vincitrice del bando, che gli era stato assegnato dal Comune, ossia la Comfort Edil srl.
Ora, ad occuparsi della ristrutturazione sarà la stessa Fasolino srl, vincitrice del ricorso, a meno che il municipio non decida di appellarsi contro la sentenza del Tar. Con un ricorso in appello presso il Consiglio di Stato, secondo ed ultimo grado della Giustizia Amministrativa.
Un ulteriore ricorso e strascico giudiziario che farebbe slittare però a tempo indeterminato l’atteso avvio del cantiere ed il conseguente ritorno della struttura a disposizione della cittadinanza.
La notizia del rinvio del cantiere di ristrutturazione della struttura pubblica era astata lanciat le scorse settimane dal nostro giornale (per leggerla, clicca qui).
Albano, il Tar boccia il bando del Comune sull’ex ostello
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) – si legge nella sentenza – accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati per quanto d’interesse della ricorrente, secondo quanto specificato in motivazione.
Con conseguente obbligo della stazione appaltante di aggiudicare l’appalto in favore della ricorrente ai fini della successiva stipula del contratto, il tutto previa verifica dei requisiti, a tal fine, richiesti dalla normativa vigente.
Condanna il Comune di Albano Laziale e la Comfort Edil s.r.l. a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo, per ognuno dei predetti enti, liquida in complessivi euro duemila/00, oltre iva, cpa e contributo unificato come per legge;
Dispone la compensazione delle spese relative ai rapporti giuridici processuali instauratisi tra la ricorrente, da una parte, e le altre parti intimate, dall’altra. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.
La ditta vincitrice non aveva il certificato antimafia
“Dall’esame degli atti di gara emerge che la Comfort Edil s.r.l. – così si legge tra le carte giudiziarie – ha dichiarato di non essere in possesso del requisito dell’iscrizione nel registro della Prefettura di cui all’art. 1 l. n. 190/12 (in sostanza, si parla di certificazione antimafia, anche dette white list,, ndr) (…).
La circostanza è, del resto, ammessa esplicitamente dal Comune di Albano Laziale.
Ne consegue che la controinteressata Comfort Edil s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la mancanza del requisito di ordine generale costituito dall’iscrizione di cui alla l. n. 190/12”.
“La mancanza del requisito dell’iscrizione nel registro della Prefettura avrebbe dovuto – scrivono i giudici del Tar – determinare l’esclusione della controinteressata dalla gara.
La fondatezza delle censure esaminate comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati nei limiti di quanto d’interesse della ricorrente.
Dall’annullamento degli atti impugnati e, in particolare, del provvedimento di aggiudicazione consegue l’obbligo della stazione appaltante di escludere la controinteressata dalla procedura e di aggiudicare l’appalto.
In favore della ricorrente, ai fini della stipula del contratto, previa verifica della sussistenza dei requisiti a tal fine richiesti dalla normativa vigente”.
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