Quando è tornata a riprendere la sua vettura l’ha trovata con graffi e bozzi ben visibili e, soprattutto, senza nessun biglietto od avviso del/della responsabile del sinistro. Evidentemente, la persona responsabile del gesto non era a conoscenza del fatto che in zona vi sono delle telecamere da cui è possibile rintracciare la sua targa.
Le parole di S.C.
“Buon Natale anche a te persona onesta – scrive la proprietaria dell’auto, la signora S.C., su un gruppo social molto seguito a Monte Porzio Catone – PS se riesci a fare questo in un parcheggio largo come quello di via Ettore Majorana, allora sei un vero pericolo per tutti noi, e i soldi che mi hai rubato usali per qualche lezione. Comunque grazie per la bella persona che sei. Tanto ti trovo e te lo dico di persona ….. A presto!”.
Cosa dice la legge?
Chi urta contro un’auto parcheggiata, benché il proprietario non sia presente, ha l’obbligo di rendersi rintracciabile: dovrà quindi fare in modo che il danneggiato possa contattarlo per ottenere il dovuto risarcimento.
Potrebbe a tal fine lasciare il proprio numero di telefono su un foglio sul tergicristalli dell’auto danneggiata o, in alternativa, potrà andare al Pra e, con il numero della targa di quest’ultima, risalire al proprietario. Una volta messosi in contatto con il proprietario della macchina urtata dovrà scegliere se pagarlo di tasca propria o lasciare che la pratica sia liquidata dall’assicurazione.
Il proprietario dell’auto danneggiata ha diritto a ottenere la riparazione a regola d’arte. Questo non significa necessariamente affidare il lavoro al suo meccanico di fiducia, ma neanche realizzare l’intervento in economia. Se i due non si metteranno d’accordo, il danneggiato potrà rivolgersi all’assicurazione del danneggiante.
Obbligatorio fornire gli estremi della polizza assicurativa
Fornire gli estremi della propria polizza assicurativa dopo un incidente costituisce in ogni caso un obbligo sancito dal codice della strada. Nel caso di fuga dopo un incidente con feriti si commette un reato. Invece se ci sono solo danni a cose, ossia alle auto, si commette un semplice illecito amministrativo sanzionato con una “multa”.
La legge, a riguardo, stabilisce quanto segue: chiunque, in caso di incidente con danno alle sole cose, incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.184. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione dell’auto, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.
Depenalizzato (purtroppo) il reato di danneggiamento
Se il proprietario dell’auto danneggiata dovesse risalire, in un modo o nell’altro, al responsabile, non potrebbe denunciarlo alla polizia o ai carabinieri. Infatti il reato di danneggiamento – che non è stato depenalizzato per i casi di cose esposte alla pubblica fede, come appunto nell’ipotesi delle auto parcheggiate a bordo strada – è tuttavia una reato doloso: presuppone cioè la malafede, ossia la volontà di danneggiare l’oggetto altrui.
Chi invece tampona un’altra auto solo perché è maldestro con la guida o non ha visto l’ostacolo dallo specchietto retrovisore o non ha preso bene le distanze, non commette reato e non può essere denunciato neanche se scappa. L’unico caso di responsabilità penale – come abbiamo detto – si ha qualora vi siano feriti.
Quindi, come detto, l’unica conseguenza per chi scappa senza fornire i propri dati è una sanzione amministrativa al pari del divieto di sosta (tanto per fare un esempio). Ovviamente, la sanzione amministrativa richiede la possibilità di individuare il conducente che, nonostante l’urto dello specchietto, sia scappato immediatamente. Qualora, infatti, il danneggiato non riesca a recuperare il numero della targa di quest’ultimo, verosimilmente la farà franca.
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