Il ricorso giudiziario, così si legge nella sentenza, è stato promosso nel 2023 dai due proprietari di due lotti di terreni (ampi circa 21mila metri quadrati totali, l’equivalente di poco più di 4 campi da calcio di serie A) ricompresi nell’area lottizzabile che era grande, in totale, circa 40mila metri quadrati, ossia quanto 8 campi da calcio di serie A.
L’area in questione è situata a due passi dal centro città (per conoscere il luogo preciso, clicca qui), vicino all’aeroporto che collega Ciampino al mondo ed a due passi dalla via Appia nuova.
Ciampino, il Tar ‘blocca’ il nuovo quartiere ‘Casabianca’
“M. A. e F. D. S. agiscono – si legge nella sentenza – avverso il silenzio serbato dal Comune di Ciampino sulla diffida inviata a mezzo pec in data 18 ottobre 2022. Come integrata con successiva diffida del 13 marzo 2023.
I ricorrenti hanno invitato l’amministrazione (di Ciampino, ndr) a dare completa attuazione al Piano di Zona “Casabianca”. Approvato con delibera di Giunta Regionale n. 6680 del 1981.
(La Regione Lazio ha anche) provveduto all’acquisizione dei terreni di loro proprietà con l’esproprio, ovvero attraverso l’acquisizione sanante”.
“Una frazione (di questi terreni, ndr), pari a mq 5.828 (…) è stata occupata in virtù della delibera del Comune di Ciampino n. 795 del 1985, con successiva realizzazione di alloggi ceduti in regime di superficie alle cooperative. Cooperative che vi hanno poi realizzati gli alloggi previsti nel Piano. Non seguita, tuttavia, da una formale acquisizione della proprietà dell’area”.
Il ‘silenzio’ del Comune di Ciampino
“La cubatura della restante parte dei terreni (né espropriata, né occupata dal Comune intimato) sarebbe stata utilizzata a beneficio degli altri comparti residenziali del piano”.
“Il Comune di Ciampino avrebbe riconosciuto la necessità di completare l’acquisizione delle aree del Piano sia mediante l’approvazione della delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 1998”.
“Il Comune di Ciampino avrebbe riconosciuto anche la necessità di completare l’acquisizione delle aree del Piano sia mediante l’approvazione della delibera del Consiglio Comunale n. 136/1998 (…) sia attraverso l’introduzione dell’art. 31 delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) della variante generale al P.R.G. (Piano Regolatore generale), approvata con delibera di Giunta Regionale n. 55 del 24 gennaio 2006”.
Il Tar ha respinto le ragioni dei ricorrenti: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – così si legge nella sentenza suddetta – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge”.
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