Anche quest’anno gli accessi restano chiusi nel tratto di spiaggia adiacente via Gramsci. Questo nonostante gli esposti presentati dai rappresentanti del Comitato dei Mille alle Pubbliche Amministrazione. L’arenile resta precluso al pubblico utilizzo.
Cadute nel vuoto anche le “diffide ad adempiere” presentate alle stesse Pubbliche Amministrazioni competenti dal Comitato lo scorso 15 luglio. Diffide rivolte agli uffici comunali e ai suoi funzionari che avrebbero dovuto intervenire per far riaprire i varchi.
Nettuno, la denuncia contro gli ‘inadempienti’
Per tali motivi pochi giorni fa, il 17 agosto, i legali rappresentanti del “Comitato dei Mille”, dopo aver acquisito i pareri tecnici, amministrativi e legali, hanno proceduto «come da mandato affidatogli dall’assemblea pubblica svoltasi in data 6 aprile» presentando un esposto al primo dirigente del Commissariato di Polizia di Stato Anzio-Nettuno, per presunta violazione dell’articolo 328 del Codice Penale.
Il quale recita: «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo uffico che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».
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Per legge la Polizia giudiziaria deve ora intervenire
Considerato che: “la Polizia Giudiziaria è chiamata ad intervenire o ad adempiere, dietro apposita segnalazione, nel caso in cui sia stato ipotizzato un reato” e, nello specifico, come previsto dall’art. 55 c.p.p. che ne disciplina le funzioni deve: “anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati e impedire che tali reati vengano portati a conseguenze ulteriori”.
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«Per le considerazioni sopra esposte, il Comitato dei Mille – si legge in una nota – tramite i suoi legali, chiede che il Commissariato di Polizia di Stato Anzio-Nettuno intervenga nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni interessate alla vicenda, per il presunto reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio a norma dell’articolo 328 comma 1 e 2 del R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398, della Legge 241 del 1990 e dell’art. 16 della Legge n. 86 del 1990, in quanto si ritiene che i cancelli segnalati dallo scrivente siano, con molta probabilità, opere “sine titulo” e di conseguenza abusive».