Troppo alto, secondo i ricorrenti, il costo a carico delle famiglie. Ma il tar, chiamato a valutare una eventuale sospensione della deliberazione in attesa di una discussione nel merito, ha respinto la richiesta. La decisione viene giustificata con la grave crisi finanziaria al Comune: i Giudici ritengono che “il ricorso non sia, almeno ad un primo sommario esame, assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris (locuzione latina che significa ‘parvenza di buon diritto’) in considerazione del fatto che, con il provvedimento impugnato, il Comune di Frascati appare aver dato applicazione all’art. 193 del testo Unico per cui ‘per il ripristino degli equilibri di bilancio (…), l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza’”. I Giudici valutano “la natura di servizio pubblico a domanda individuale del servizio di asilo nido e del complesso procedimento di ricognizione della situazione finanziaria dell’Ente e dell’articolata istruttoria che risultano aver preceduto la determinazione impugnata”. Una decisione, dunque, ragionata e non campata in aria. L’istanza cautelare, dunque, viene rigettata.





















