“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) – si legge nel dispositivo -, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 9211 del 2014), in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, a spese del grado interamente compensate tra le parti”.
In attesa delle motivazioni della sentenza, si può intuire in sostanza che il Consiglio di Stato abbia ritenuto valida la tariffa stabilita da Acqualatina sulla base delle disposizioni dell’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas, ma che secondo il Comune non aveva tenuto conto dell’esito del referendum del giugno 2011 con il quale era stata abolita la remunerazione del capitale investito. Un anno e mezzo fa il Tar della Lombardia si era ritenuto incompetente in materia.