L’iter amministrativo
Non sono noti i dettagli del rigetto, ma quello che è certo è che l’istanza è arrivata prima nelle mani dello sportello Unico Attività Produttive di Velletri e come di rito in seguito trasmesso allo Sportello Unico per l’Edilizia e infine all’Arpa Lazio.
Il parere positivo di Arpa Lazio
L’Arpa Lazio, ossia l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, ha emesso un parere positivo all’installazione del nuovo traliccio, ma questo parere a poco è servito visto che poco dopo è arrivato il – così leggiamo tra le carte a nostra disposizione – “parere sfavorevole dello Sportello Unico per l’edilizia del comune di Velletri” all’installazione del traliccio stesso.
Il comune rigetta la richiesta
“Ritenuto – si legge nel documento con il quale il comune respinge l’istanza della società Inwit – ai sensi dell’art. 14-bis, c. 5, L. 241/1990, avendo acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenuti superabili, di adottare la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis, L. cit. (cd. preavviso di riget- to).
Conclusione negativa
La conclusione negativa dell’istanza dell’impresa Inwit spa, Id. REA: MI/2057238, P.IVA: 08936640963, con sede legale in Milano, relativa a: istanza unica, ai sensi dell’art 43 ss., D. Lgs. 207/2021, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Velletri, via Casale delle Corti, su terreno censito al N.C.E.U. del Comune di Velletri al Fg. 69, P.lla 443, per l’impianto produttivo relativo ai gestori Vodafone Italia spa e Tim spa di via Casale delle Corti, in Velletri, che produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis, L. 241/1990 (cd. preavviso di rigetto).
Lo stop trasmesso a tutte le amministrazioni coinvolte
Di dare atto che questo SUAP provvederà a trasmettere alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procederà ai sensi dell’art. 14-bis, c. 2, L. 241/1990 cit. e che, qualora, entro questo termine, le amministrazioni confermino il loro dissenso, verrà emessa ulteriore determinazione di conclusione negativa della conferenza, nella quale è data ragione dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni”.
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