I ciclisti sono obbligati a percorrere le piste ciclabili quando ci sono? Ad Aprilia, come in ogni altra parte d’Italia, capita spesso di incontrare ciclisti che pedalano in strada nonostante la presenza della pista ciclabile. Ecco cosa dispone il Codice della Strada.
L’articolo 182 comma 9 dispone che “i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi”.
Quindi nessun dubbio: se c’è una pista ciclabile (“parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi”, art. 3 del CdS), le biciclette sono obbligate a percorrerle, non intralciando il traffico veicolare e pedonale. Sono esclusi dall’obbligo i ciclisti che partecipano a competizione sportive autorizzate.
Tuttavia, come più volte specificato dal Ministero dei Trasporti con apposite circolari, se la pista prevede un utilizzo promiscuo (per esempio ciclopedonale) l’obbligo di percorrenza delle biciclette non sussiste più.
Il comma 9 dell’art. 182 CdS parla infatti di piste ‘riservate’ ai velocipedi, mentre una pista ciclopedonale non lo è, essendo aperta anche alla circolazione dei pedoni. Ovviamente durante l’attraversamento di una pista ciclopedonale il ciclista deve procedere a velocità molto moderata (non oltre i 10 km/h) per evitare pericolose collisioni con le persone.
Chiunque viola le disposizioni dell’art.182 è soggetto al pagamento di una multa da euro 25 a euro 99. Tuttavia in caso di scarsa manutenzione o insufficiente visibilità della pista, oppure in caso di segnaletica errata o assente, o di presenza di pericoli sulla pista come cani randagi o animali selvatici, in caso di ricorso il ciclista vincerebbe facilmente.
Per quanto riguarda invece l’ambito assicurativo, un ciclista che non usa la pista ciclabile e rimane coinvolto in un sinistro con una vettura, rischia di vedersi imputare il concorso di colpa.
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