Nel 2010 l’azienda aveva vinto la gara per l’affidamento dei servizi di copertura per sedili in ecopelle per i vagoni ferroviari.
Tuttavia Trenitalia, nel febbraio 2011, lamentando un inadempimento dell’azienda di Latina dovuto a ritardi nelle consegne, aveva risolto il contratto d’appalto. Successivamente aveva anche adottato nei confronti dell’azienda un provvedimento di cancellazione dal proprio sistema di qualificazione.
Trenitalia era l’unico cliente di quella società e la cancellazione dal sistema di qualificazione di Trenitalia ne aveva determinato il fallimento. Il Tribunale di Latina aveva ufficialmente dichiarato il fallimento della società nel dicembre del 2015.
Per questo l’azienda, la Az21, aveva chiesto un risarcimento di 10 milioni e 150 mila euro. Az21 nel ricorso spiegava: “L’illegittimità dell’operato di Trenitalia era da ricondurre al fatto che la cancellazione dal sistema di qualificazione si era avuta in forza di una risoluzione per inadempimento contrattuale dichiarata illegittima dal giudice ordinario con sentenza passata in giudicato”.
La difesa di Trenitalia nei confronti della società di Latina
Nella sua difesa, Trenitalia ha sostenuto che “AZ 21, in seguito alla cancellazione dal sistema di qualificazione di Trenitalia, avrebbe potuto e dovuto chiedere una nuova qualificazione, come previsto dalla disciplina del predetto sistema di qualificazione”. Sistema che comunque è stato chiuso nel 2011.
Non solo: “La cancellazione dal sistema di qualificazione non avrebbe comunque potuto considerarsi causa efficiente del successivo stato di insolvenza della società AZ 21, trattandosi di un accadimento neutro rispetto alle vicende imprenditoriali di tale società, avendo la stessa autonomamente deciso le modalità di distribuzione del proprio rischio di impresa e avendo, all’uopo, individuato Trenitalia quale unico cliente”.
La sentenza del giudice
Per il giudice, Trenitalia “nel disporre la cancellazione di AZ 21 dal proprio sistema di qualificazione ha esercitato un potere autoritativo di carattere tecnico-discrezionale, avendo operato una valutazione negativa sulla permanenza del rapporto fiduciario con detto operatore economico sulla scorta dell’inadempimento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti”.
Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile e la società di Latina condannata a pagare 1.500 euro di spese di giudizio.
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