Ma non ha mai provveduto alle procedure di esproprio e ora il proprietario ha portato in tribunale l’amministrazione di Nettuno, parlando di “occupazione illegittima e sine titulo da parte del Comune di Nettuno degli appezzamenti di terreno che afferma essere di sua proprietà, nonché la loro irreversibile trasformazione in piazza pubblica con ogni conseguenza di legge e con domanda di risarcimento”.
La richiesta di risarcimento
Per quelle aree la proprietaria chiedeva 800 mila euro più gli interessi degli ultimi 27 anni. “L’area non veniva mai fatta oggetto di alcuna procedura espropriativa, né il Comune riteneva di addivenire alle più volte reiterate proposte conciliative e transattive del proprietario”, si legge nel ricorso.
Proprietario che “aveva prospettato all’Ente di definire la vicenda con il riconoscimento di volumetrie da collocare in un fondo finitimo di sua proprietà, altresì significando che la vicenda potesse costituire occasione di definire i confini delle particelle interessate, risolvendo le incertezze che al riguardo sarebbero state da tempo denunciate”.
La risposta del tribunale
Per il tribunale, in sostanza, la proprietaria ha ragione, ma ci sono problemi di tempistiche nella notifica del ricorso che va quindi a favore del Comune. Non solo: non sono mai stati individuati esattamente i limiti delle particelle. Una beffa.
“Osserva il Collegio che andrebbe scrutinata ed approfondita la eccezione del Comune di carenza di legittimazione della ricorrente, non avendo quest’ultima dato prova certa della titolarità dei terreni di cui rivendica la proprietà”, si legge nel dispositivo.
“Vero è che la ricorrente agisce facendo valere in proprio un diritto che ha ricevuto iure successionis; ma è parimenti innegabile che, proprio in quanto tale, il diritto si è trasmesso negli stessi limiti in cui spettava al dante causa ed è quindi dirimente che quest’ultimo, come ampiamente dedotto dal Comune, non avesse mai, a suo tempo, precisamente individuato i limiti e l’estensione delle particelle che assume in sua proprietà, né tale prova è stata fornita con il ricorso introduttivo”.
Non solo la proprietaria non avrà indennizzi, ma dovrà anche pagare le spese legali.
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