L’area verde, e la relativa struttura sportiva, è situata proprio al confine tra 3 comuni: Rocca Priora, Rocca di Papa e Velletri. Per la precisione la villa di cui parliamo è situata sul territorio di Rocca Priora. Ci troviamo nel cuore del Parco dei Castelli Romani.
Il Tar dà ragione ai vecchi proprietari
L’immobile dovrà essere restituito quindi dal Comune, quanto prima, ai legittimi proprietari.
Il Comune, entrando nel dettaglio della vicenda, aveva ordinato l’esproprio e il successivo abbattimento, oltreché l’acquisizione al patrimonio pubblico, con atti inviati evidentemente in modo erroneo ai proprietari del terreno sui cui sorge l’immobile abusivo.
L’iter comunale è stato impugnato dai proprietari dell’immobile ai quali il Tribunale Amministrativo del Lazio ha dato ragione, con sentenza del 17 giugno 2024.
Il Comune ha sbagliato la notifica dell’ordinanza di abbattimento ai legittimi proprietari. Ma ha sbagliato anche la quantificazione del terreno espropriato, su cui sorge l’immobile stesso.
Il limite di legge è stato violato dall’Ufficio tecnico di Rocca Priora. Questo almeno scrivono chiaramente i giudici nella loro sentenza.
Risultato? L’abuso resterà.
La villa abusiva ai Pratoni del Vivaro non sarà abbattuta
Resterà in piedi anche l’immobile abusivo, che quindi non entrerà più nel patrimonio immobiliare comunale. E, per finire, la villa abusiva dovrà essere restituita ai ‘legittimi’ proprietari, che potranno farne quindi l’uso che vorranno. Al danno, quindi, si aggiunge la beffa.
“Il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio – scrivono i giudici del Tar Lazio – definitivamente pronunciando sul ricorso, come proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. E, per l’effetto, annulla il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale impugnato”.
Di quale edificio si parli esattamente non è possibile sapere poiché gli stessi giudici hanno sentenziato “a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private”.
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