Il ricorrente, titolare di una nota attività commerciale, ha presentato un ricorso amministrativo contro la decisione del comune di Grottaferrata di negargli l’autorizzazione, richiesta nel 2019. È titolare dell’omonima impresa individuale che esercita attività di ristorazione a Grottaferrata.
Grottaferrata, osteria vince al Tar
“Il ricorrente è titolare di un locale commerciale – scrivono i giudici del Tar – è subentrato nell’istanza di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico dal 2017. Autorizzazione che contempla l’occupazione mediante la collocazione di una pedana adagiata al suolo al di sopra del quale saranno collocati arredi.
Sedie, tavolini, ombrelloni, fioriere e delimitazioni della pedana per una superficie di mq 45 pari a metri lineari 5,00 x 9,00. individuata nella parte del Parco Traiano di Grottaferrata a confine con il locale commerciale”.
La stessa azienda aveva in passato già “conseguito – spiegano sempre i giudici – il nulla osta dalla competente Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici del Lazio”.
Via a sedie, tavoli e ombrelloni nel parco Traiano
Sempre il titolare ha anche “raggiunto un pre-accordo” col Comune di Grottaferrata, recante prescrizioni al fine di ponderare il bilanciamento dell’interesse pubblico, quale la fruibilità dell’area da parte dell’intera collettività, con quello privato e verificare la possibilità di un “accordo integrativo o sostitutivo del richiesto provvedimento”. Ciò nonostante, ha ottenuto un diniego all’avvio dell’attività con tavoli all’aperto nel parco nel 2019.
“Nella valutazione di merito dell’istanza del ricorrente – aggiunge il Tar – i singoli componenti della conferenza di servizi esprimono parere contrario al rilascio dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. In quanto la destinazione e l’uso pubblico del Parco Traiano a disposizione della cittadinanza risulterebbe in parte compromessa e limitata in caso di autorizzazione all’utilizzo, seppure parziale, a fini privati.
A carattere generale gli Enti pubblici convengono sulla necessità di istituire una specifica regolamentazione che disciplini la concessione e l’uso del suolo pubblico all’interno dei 8 parchi. In funzione della compatibilità con la conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio e con le esigenze connesse alla fruizione del parco stesso e con la qualità della vita della popolazione residente. Si tratta – sentenziano i giudici – di motivazione generica, che non tiene in alcun conto
a) della assai modesta dimensione dell’intervento, in rapporto alla superficie del parco.
b) del parere positivo dell’Ente preposto alla tutela del vicolo.
c) dell’esistenza di un regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico che ammette la possibilità di utilizzo del suolo pubblico a fini privati.
In sintesi, è del tutto mancata una valutazione concreta ed effettiva del caso concreto, così come una ponderata e puntuale illustrazione delle ragioni ostative alla realizzazione dell’intervento. Per questo motivo il Tar accoglie il ricorso del ricorrente” con la sua sentenza di pochi giorni fa.
Leggi anche:
Un nuovo Beato per la diocesi di Albano: riconosciuto il miracolo del 2015